Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50668 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50668 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI DIODORO GIANCARLO N. IL 16/11/1961
avverso l’ordinanza n. 259/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentitele conclusioni del PG Dott. -g2t2-15-S cLA, ,esur.LCA, (

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Di Diodoro Giancarlo proponeva incidente di
esecuzione con cui chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza di
condanna emessa il 24.3.2011 dalla Corte di appello Ancona; rilevava
che, in talune udienza del giudizio di primo grado concluso con sentenza
19.5.2009 del Tribunale di Macerata, il condannato era stato
rappresentato, sia pure in qualità di sostituto del proprio difensore di

abilitato all’esercizio della professione forense, poiché sospeso dall’albo
con delibera del 15.2.2002 del Consiglio dell’Ordine e successivamente
destinatario della sanzione della cancellazione e radiazione inflitta con
delibera 19.10.2010.
Con ordinanza del 23.11.2012 la Corte di appello di Ancona, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, osservando che
non possono essere utilmente portate al vaglio del giudice dell’esecuzione
questioni attinenti alla regolarità del processo di cognizione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per
eccesso di potere e mancanza di motivazione, reiterando l’eccezione di
nullità assoluta dell’attività processuale svolta da avvocato radiato
dall’albo professionale; ribadisce la tesi della inesistenza giuridica degli
atti posti in essere dall’avvocato Luzi con conseguente inesistenza degli
atti connessi e consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Occorre premettere che l’attività svolta dal difensore sospeso
dall’albo professionale è stata limitata alla partecipazione, in veste di
sostituto del difensore, a talune udienze del giudizio di cognizione di
primo grado, mentre il difensore di fiducia di entrambi i gradi di giudizio
di merito, il soggetto appellante ed il soggetto ricorrente per cassazione
possedevano pacificamente la qualifica di avvocati iscritti all’albo.
In punto di diritto si rileva che, per assumere validamente la difesa
nel processo è necessaria che l’avvocato sia iscritto nell’apposito albo
professionale, a norma dell’art. 1 regio decreto legge n. 1578 del 1933,
convertito nella legge n. 36 del 1934; pertanto, l’attività di assistenza
tecnica nel giudizio prestata da avvocato non iscritto, ovvero sospeso o

fiducia avv. Antonietta Ricci del foro di Torino, dall’avv.Luzi Massimo non

radiato dall’albo professionale, non determina alcuna ipotesi di
inesistenza della sentenza ( riferibile unicamente alla pronunzia emessa
da soggetto estraneo all’ordinamento giudiziario), ma, essendo
equiparabile al caso di mancanza del difensore, integra una ipotesi di
nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, a norma degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1. cod. proc.
pen. allorché l’intervento dell’avvocato non iscritto all’albo ( o radiato o

obbligatoriamente la valida presenza del difensore.( conforme Sez. 6, n.
9730 del 16/06/2000, Venditto A, Rv. 217664).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le questioni
deducibili in sede di esecuzione, a norma dell’art.670 cod.proc.pen.,
attengono esclusivamente all’esistenza del titolo ed alla sua esecutività,
sotto il profilo della validità della notificazione con particolare riguardo al
condannato irreperibile, mentre non sono deducibili le nullità, anche
assolute, che si assumono intervenute nel giudizio di cognizione,
essendo le stesse coperte dal giudicato. (Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008
-dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008,
Lasco, Rv. 239509).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.11.2013.

sospeso) abbia interessato una attività processuale che richiede

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