Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50667 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50667 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOLESCU OANCI NELU N. IL 18/08/1978
avverso la sentenza n. 1423/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Ouanci Nelu Nicolescu ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante la
conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, in data 11/02/2014, dal
Tribunale di Genova; la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato riguarda un
addebito di furto pluriaggravato. Il ricorrente deduce violazione di legge, giacché le
circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essergli riconosciute in regime di
prevalenza sulle aggravanti, stante le sue ammissioni spontanee.

La Corte territoriale ha infatti già evidenziato come, ai fini del bilanciamento fra
circostanze di segno contrario, non potesse intendersi dirimente la confessione del
Nicolescu (perché avvenuta a seguito del suo arresto in flagranza di reato, e soltanto
parziale); va ricordato, a riguardo, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi
quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più
idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. Cass., Sez. U, n.
10713 del 25/02/2010, Contaldo).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del medesimo
ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza.

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