Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50666 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50666 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANOBINI MICHELE N. IL 22/04/1963
avverso la sentenza n. 11/2013 TRIBUNALE di PISA, del 21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Michele Zanobini ricorre avverso la sentenza emessa il 25/11/2013,
nei confronti del suo assistito, dal Tribunale di Pisa (in grado di appello): la declaratoria
di penale responsabilità dello Zanobini riguarda un reato di lesioni personali lievi, in

analogo addebito a parti inverse.
Con l’odierno ricorso si lamenta erronea applicazione di legge penale, nonché vizi di
motivazione della sentenza impugnata, in quanto le risultanze processuali avrebbero
dovuto deporre in senso univoco per l’affermazione della responsabilità del solo
Patrinostro (conformemente alle conclusioni a suo tempo rassegnate dal P.M., all’esito del
giudizio di primo grado). Quest’ultimo aveva aggredito lo Zanobini, per poi cadere a
terra a seguito della propria scomposta condotta e senza che l’odierno ricorrente lo
avesse in alcun modo colpito: tant’è che il Patrinostro aveva riportato presunte lesioni
consistite in una riferita dolenzia ad una mano ed una “sbucciatura”. Al più, lo Zanobini
poté allontanare da sé la controparte, per fini di difesa, così contribuendo a provocarne la
caduta: ma, sul punto della mera resistenza del ricorrente all’altrui aggressione, la
sentenza impugnata non si sofferma in alcun modo.
Rimane ingiustificata, inoltre, la scelta di applicare ad entrambi i protagonisti della
vicenda la medesima pena, malgrado il ben diverso comportamento assunto in occasione
del diverbio: oltre alla ricorrenza nel caso di specie delle scriminanti ex artt. 52 e/o 55
cod. pen. in favore dello Zanobini, questi avrebbe senz’altro meritato di vedersi
riconoscere le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e/o n. 5 dello stesso codice.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Le censure mosse dalla difesa in punto di affermazione della responsabilità investono
infatti profili di merito, che non appaiono qui sindacabili; il Tribunale, del resto, ha
congruamente illustrato le ragioni della ritenuta reciprocità delle lesioni che lo Zanobini
ed il Patrinostro ebbero ad infliggersi, evidenziando come la dinamica dei fatti emerga da
alcune fotografie scattate dalla moglie dello stesso Patrinostro, e delle quali l’odierno
ricorrente suggerisce al giudice di legittimità una mera interpretazione alternativa.
Deve poi ricordarsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia). Si rileva infine che delle cause di
giustificazione e delle circostanze attenuanti invocate con l’ultimo motivo di ricorso non

ipotesi commesso in danno di tale Filippo Patrinostro, originario coimputato per un

era stato sollecitato il riconoscimento all’atto dell’impugnazione della sentenza di primo
grado.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna dello Zanobini al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del
ricorrente medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

stabilita in ragione dei motivi dedotti.

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