Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50666 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50666 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE CATANZARO – CONFLITTO nei confronti di:
GIUDICE DI PACE CATANZARO
con l’ordinanza n. 425/2013 TRIBUNALE di CATANZARO, del
24/06/2013
senti la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
le /sentite le conclusioni del PG Dott. c

et i,A. CL(

C

R_

011

Cia-SA–PertA-Ro)

Data Udienza: 08/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18.10.2010 il Giudice di pace di Catanzaro dichiarava la
propria incompetenza per materia, ai sensi dell’art. 21 cod. proc. pen., nel
procedimento a carico di Giuseppe Ciurleo per il reato di cui all’art. 590 cod. pen.
dal quale derivava una malattia superiore a quaranta giorni (gg 130), commesso

2.

In data 26.11.2012 il Tribunale di Catanzaro, in composizione

monocratica, investito a seguito del decreto di citazione diretta del pubblico
ministero, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente il giudice di
pace, e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3. A seguito della denuncia di conflitto, in data 21.2.2013, del Procuratore
della repubblica di Catanzaro, il Tribunale di Catanzaro, ritenuta la sussistenza
dei presupposti di cui all’art. 30 comma 2 cod. proc. pen., disponeva la
trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno
ricusato la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella
situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui
risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
2. Il conflitto deve essere risolto affermando la competenza del giudice di
pace cui devono essere trasmessi gli atti.
Invero, il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), indica tra
i reati di competenza del giudice di pace l’art. 590 cod. pen., limitatamente alle
fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che
abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi
una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché, ad esclusione delle
fattispecie di cui all’art. 590 terzo comma cod. pen. quando si tratti di fatto
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto
effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 590 ultimo comma cod.
pen., il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal
primo e secondo capoverso limitatamente ai fatti commessi con violazione delle

2

il 20.9.2006; disponeva, quindi, la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale.
Pertanto, il reato oggetto di contestazione nella specie non rientra tra le
fattispecie per le quali è esclusa la competenza del giudice di pace.

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di pace di Catanzaro cui dispone

Così deciso, l’8 novembre 2013.

trasmettersi gli atti.

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