Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50665 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50665 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
RIZZUTO SALVATORE N. IL 09/03/1962
avverso l’ordinanza n. 1631/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. O e cis hry o
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Data Udienza: 08/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Napoli, quale
giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata da Salvatore
Rizzuto, riteneva sussistente il vincolo della continuazione tra i reati oggetto
delle sentenze del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, in data
29.6.2006 e del Gip del Tribunale di Napoli in data 15.12.2009, irrevocabile

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica di

Napoli denunciando la violazione dell’art. 665 comma 2 e 4 cod. proc. pen.,
rilevando la incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento per
essere competente la Corte di appello di Napoli che in data 19.1.2011 ha
riformato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima 1’11.12.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come ha rilevato il pubblico ministero ricorrente, nella specie, giudice
competente a decidere sulla istanza di riconoscimento della continuazione in
executivis, ai sensi dell’art. 665 comma 2 e 4 cod. proc. pen., è la Corte di
appello di Napoli che in data 19.1.2011 ha riformato la sentenza emessa dal Gip
del Tribunale di Napoli in data 15.12.2009, divenuta irrevocabile per ultima.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti
devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al la Corte di appello di Napoli.

Così deciso, 1’8 novembre 2013.

1’11.12.2012 e, conseguentemente, rideterminava la pena nella misura indicata.

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