Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50664 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50664 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLPE ANTONIO N. IL 04/04/1943
avverso la sentenza n. 4863/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/11/2015
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Antonio Volpe ricorre avverso la sentenza emessa il 27/03/2014, nei
confronti del suo assistito, dalla Corte di appello di Genova: la declaratoria di penale
responsabilità del Volpe riguarda un addebito di furto aggravato.
Nell’odierno ricorso si lamenta erronea applicazione della legge penale, con
riferimento all’art. 133 cod. pen.: secondo la difesa, le dichiarazioni confessorie,
l’occasionalità dell’episodio ed il complessivo comportamento dell’imputato avrebbero
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Va infatti ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia). Peraltro, nella sentenza impugnata viene
adeguatamente chiarito come l’atteggiamento collaborativo del Volpe abbia già avuto un
concreto riconoscimento mediante l’applicazione di attenuanti generiche prevalenti sulle
circostanze di segno contrario, a dispetto dei numerosi e gravi precedenti del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Volpe al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.
dovuto determinare i giudici di merito a contenere la pena nei minimi edittali.