Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50664 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50664 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENINATO ANGELO N. IL 06/01/1982
avverso l’ordinanza n. 27/2013 GIP TRIBUNALE di FERMO, del
04/04/2013
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
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Data Udienza: 08/11/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo, quale giudice
dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da Angelo Beninato,
volta al riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento ai reati
oggetto delle sentenze specificamente indicate, ritenendo la propria
incompetenza «territoriale». In specie, rilevava che quando la pronuncia ha

giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo tra
quelli cui si riferisce la decisione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore
di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione della
ordinanza impugnata.
Richiama l’orientamento consolidato quello secondo il quale la competenza
del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici
diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della
presentazione della domanda, indipendentemente dal fatto che detto giudice
abbia emesso il provvedimento cui si riferisce la decisione.
Pertanto, nel caso di specie la competenza funzionale era del Tribunale di
Fermo che ha emesso la sentenza del 20.3.2007, divenuta irrevocabile il
28.11.2012.
Rileva, altresì, che pur essendo i provvedimenti in materia di competenza
sottratti agli ordinari mezzi di impugnazione, quando il provvedimento si pone
fuori dal sistema e non può dare luogo al conflitto di competenza il ricorso è
comunque ammissibile per superare la stasi processuale che in tal modo si
determina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è ammissibile in rito e fondato nel merito nei termini di seguito
indicati.
Come è noto, le pronunce di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi
di impugnazione avendo il legislatore, al fine di dirimere eventuali contrasti,
previsto la specifica procedura di cui all’art. 30 e ss cod. proc. pen..
Tuttavia, nella specie, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto la propria
incompetenza senza disporre la trasmissione degli atti al giudice che riteneva
competente, determinando in tal modo una situazione di stasi del procedimento
volto all’applicazione in executivis della continuazione.
2

riguardo a provvedimenti emessi da giudici diversi è competente a decidere il


Pertanto – come è stato affermato da questa Corte – la decisione di
incompetenza che si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta,
per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a
norma dell’art. 28 cod. proc. pen.), l’accesso alla procedura prevista dagli artt.
30 e ss cod. proc. pen. è impugnabile (Sez. 1, n. 38394 del 18/09/2009,
Vecchio, rv. 244835).
Tanto premesso, deve rilevarsi, altresì, che il giudice non ha fatto corretta
applicazione dei criteri di determinazione della competenza funzionale in materia

nella fase esecutiva il giudice competente va individuato con riferimento al
provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ancorché detto provvedimento
non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso. Infatti, il giudice
dell’esecuzione deve essere individuato in modo unitario sulla base della
sentenza divenuta irrevocabile per ultima quale che sia l’oggetto sul quale debba
pronunciarsi e, quindi, anche se la sentenza predetta sia estranea al tema della
decisione richiestagli (Sez. 1, n. 291 , 12/01/1999, Cara Damiani, rv. 212868;
Sez. 1, n. 3812, 25/06/1998, Marasco, rv. 211428).
L’ordinanza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata senza
rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Fermo per il corso
ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.

Così deciso, l’8 novembre 2013.

di giudice dell’esecuzione, atteso che in tema di applicazione della continuazione

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