Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50663 del 08/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50663 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LAKBUCH LARBI N. IL 01/01/1964
avverso l’ordinanza n. 452/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 28/02/2013
sentita 1-relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sfitite le conclusioni del PG Dott. q wpper-eye4D
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Data Udienza: 08/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 28.2.2013 il Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Firenze dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc.
pen., l’istanza presentata da Lakbuch Larbi, volta ad ottenere la riabilitazione,
per mancata decorrenza del termine di tre anni dalla irrevocabilità della
sentenza.
a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di norma processuale
stabilita a pena di nullità essendo stato emesso decreto
de plano
con
conseguente violazione del diritto di difesa. Tale provvedimento può essere
emesso, infatti, soltanto ove l’infondatezza della richiesta emerga ictu °cui/.
Rileva, quindi, che è stato condannato con sentenza della Corte di appello in
data 25.2.2011 e con l’ordinanza del 15.1.2013 la pena è stata interamente
condonata in applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006. Pertanto,
essendo stata dichiarata estinta la pena per l’indulto, il termine per la
riabilitazione decorre non dalla data della concessione dell’indulto, bensì, dalla
data della entrata in vigore del provvedimento di clemenza e, nella specie, dal
31.7.2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Deve essere, in primo luogo, ribadito che il presidente di un organo
collegiale può dichiarare de plano inammissibile una richiesta, a norma dell’art.
666, comma 2, cod. proc. pen., quando facciano difetto i requisiti posti
direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale
(Sez. 1, n. 277, 13/01/2000, Angemi rv. 215368; Sez. 1, n. 5265, 04/12/2001,
Cari, rv. 220687; Sez. 1, n. 23101, 19/05/2005, Savarino, rv. 232087).
Tale condizione sussiste nel caso di specie avendo il presidente del tribunale
correttamente ritenuto che non è decorso il termine triennale per la
riabilitazione.
Invero, come è stato condivisibilmente affermato da questa Corte superando un precedente orientamento sul punto – in caso di condanna a pena
condonata, il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato l’indulto e
non da quella del provvedimento legislativo che l’ha concesso.
E’ stato, infatti, rilevato come la disposizione succitata stabilisca che la
riabilitazione possa essere concessa decorsi tre anni dal giorno in cui «la pena
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2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,
principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta», presupponendo,
dunque, l’istituto una pena eseguibile o estinguibile. Tale presupposto si
perfeziona solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza con la
quale la pena è stata irrogata; infatti, la data da cui inizia a decorrere il termine
per la riabilitazione non può mai precedere il momento in cui la sentenza è
divenuta definitiva e la pena si è effettivamente estinta (Sez. 1, n. 16540 del
06/04/2011, De Vizia, rv. 250346; Sez. 1, n. 33135 del 13/07/2012, Guglielmi,
rv. 253284).
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, 1’8 novembre 2013.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve