Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50662 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50662 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
BARLETTA MARTINO N. IL 22/02/1973
avverso l’ordinanza n. 877/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TARANTO, del 06/03/2013
sentita lajiazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s,Bfite le conclusioni del PG Dott. oe. Lewiw,-et
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Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 08/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Taranto
ammetteva Martino Barletta alla misura alternativa della semilibertà.
In specie, il tribunale rilevava che il predetto – detenuto ininterrottamente
da dieci anni in espiazione della pena inflitta in relazione per reati non ostativi,
come determinata con provvedimento di cumulo – ha sempre mantenuto
regolare condotta partecipando all’opera di rieducazione, tanto che gli è stata

relazioni di sintesi del 10.11.2012 e del 17.12.2012 sono motivatamente
favorevoli all’applicazione della misura richiesta, tenuto conto dell’attività
lavorativa esterna verificata ed utile in ragione delle precarie condizioni
economiche dei familiari, e che il percorso trattamentale del detenuto appare
esemplare in specie sotto il profilo scolastico.
Il tribunale riteneva, inoltre, superata la attualità dei collegamenti con la
criminalità organizzata di cui alla nota in data 7.1.2013 della Procura della
repubblica di Lecce, direzione distrettuale antimafia, evidenziando che: in
relazione ai fatti per i quali è stata applicata al Barletta la misura cautelare nel
2004, poi annullata, lo stesso è stato assolto ai sensi dell’art. 530 cpv. cod. proc.
pen.; quanto alle indagini successive per la partecipazione ad associazione
mafiosa, risulta esclusivamente l’iscrizione al registro degli indagati del 2010 cui
non è seguito ulteriore sviluppo. Assumeva che nel caso in cui dovessero
emergere elementi ulteriori la misura alternativa potrebbe essere revocata.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale presso la Corte di appello di Lecce, denunciando il vizio di motivazione,
per contraddittorietà e manifesta illogicità, ed il travisamento della prova.
In specie, il ricorrente contesta la mancata verifica della conciliabilità
dell’attività lavorativa indicata dal detenuto con le finalità della misura
alternativa.
Deduce, quindi, il travisamento palese della documentazione in atti, atteso
che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, le relazioni di sintesi
redatte dall’equipe della casa circondariale di Volterra – che allega al ricorso – si
sono espresse in senso contrario alla applicazione della misura della semilibertà.
Del resto, il detenuto non aveva ancora neppure mai fruito di permessi premio.
Quanto alla valutazione del tribunale di sorveglianza in ordine alla attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata segnalati dalla Procura della
repubblica di Lecce, direzione distrettuale antimafia, rileva come, pur in presenza
dell’assoluzione dai reati di partecipazione ad associazione mafiosa, gli elementi
di fatto emersi nel procedimento ben possono essere utilizzati ai fini della
2

riconosciuta più volte la liberazione anticipata. Evidenziava, altresì, che le

valutazione della pericolosità sociale e che il Barletta è attualmente indagato,
unitamente ad altri componenti di spicco della criminalità brindisina, per
partecipazione ad associazione mafiosa e, come è stato precisato nella nota
informativa, alcuni collaboratori hanno concordemente indicato il Barletta come
appartenente al sodalizio con ruolo di spicco.

3. Con nota depositata in data 17.10.2013 il condannato, a mezzo del
difensore di fiducia, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal

rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata. Quanto alla adeguatezza alle finalità della misura alternativa
dell’attività lavorativa rileva, peraltro, che attualmente il programma
trattamentale prevede lo svolgimento di una attività diversa da quella
originariamente indicata; inoltre, ha fruito di permesso premio con il
provvedimento allegato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato.
Tenuto conto dell’effettiva e ampia portata precettiva della funzione
rieducativa della pena, la concedibilità o meno delle misure alternative alla
detenzione postula la valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che
connotano la posizione individuale del singolo condannato e delle diverse
opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività
trattamentale. Detta valutazione deve, all’evidenza, essere rappresentata nella
motivazione del provvedimento connotata dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità.
Orbene,

nella specie,

indipendentemente dalla valutazione della

adeguatezza dell’opportunità lavorativa, la motivazione dell’ordinanza impugnata
valorizza la regolare condotta del Barletta ed, altresì, il contenuto della relazioni
di sintesi del 10.11.2012 e del 17.12.2012 che il tribunale ha ritenuto
«motivatamente favorevoli alla misura richiesta», mentre dalla lettura delle
relazioni allegate al ricorso emerge con tutta evidenza che, nonostante sii’ dia
atto della condotta regolare del detenuto, viene formulato parere contrario alla
semilibertà; in particolare, nella relazione del novembre 2012, riferita alla
istanza di permesso premio, viene formulato parere non favorevole ritenendo
necessario un ulteriore periodo di osservazione; nella relazione del dicembre
2012 con riferimento alla semilibertà si rileva che non è stato possibile ancora
ottenere una relazione per la verifica sull’attività lavorativa da parte dell’UEPE e
si esprime parere non favorevole.
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Procuratore generale fondato su censure di merito, volte ad una non consentita

Inoltre, ad avviso del Collegio, il tessuto motivazionale dell’ordinanza
impugnata si rivela insufficiente avuto riguardo agli argomenti con i quali è stata
superata la segnalata attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità
organizzata, tenuto conto che – come ha precisato lo stesso tribunale – il giudice
non è vincolato da dette informazioni, ma è tenuto a verificarle.
Pertanto, alla luce dei predetti rilievi, si impone l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo al Tribunale di sorveglianza di

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Taranto.

Così deciso, 1’8 novembre 2013.

Taranto.

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