Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50661 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50661 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CARO FRANCESCO N. IL 03/01/1934
avverso l’ordinanza n. 1425/2011 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO,
del 01/03/2013
sentita la r1azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dife or Avv.;

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Data Udienza: 08/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1.3.2013 il Tribunale di Agrigento, quale giudice
dell’esecuzione, revocava a Francesco Di Caro il beneficio della sospensione
condizionale della pena subordinata alla restituzione delle somme specificamente
indicate entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di
condanna. Rilevava, in specie, che, a differenza di quanto dedotto dal predetto,
il ritardo nella restituzione non poteva essere imputato alla mancata liquidazione

già compiutamente indicata nella sentenza.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Di Caro, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione in ordine al ritenuto decorso del termine per adempiere all’obbligo.
Contesta che le somme dovute non erano compiutamente calcolate tanto
che si era reso necessario interpellare l’Agenzia delle dogane, cosa che avvenne
immediatamente, e che detto ufficio aveva assicurato che avrebbe provveduto in
tempi brevi. Tuttavia, l’Agenzia soltanto dopo innumerevoli sollecitazioni verbali
e dopo una formale istanza aveva provveduto al calcolo in data 6.2.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Nell’ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena
all’adempimento di determinati obblighi, l’inosservanza di questi da parte del
condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo
l’interessato allegare la comprovata impossibilità dell’adempimento. (Sez. 2, n.
1656 del 06/03/1998 – dep. 11/12/1998, Fontana, rv. 211917; Sez. 6, n. 2390
del 31/01/2000 – dep. 25/02/2000, Alberti, rv. 217115).
Nella specie, avendo il condannato dedotto di essersi attivato per
l’adempimento, producendo documentazione al fine di dimostrare il proprio
affidamento incolpevole nella indicazione del competente ufficio amministrativo,
il giudice dell’esecuzione nonydato conto con argomenti logici e coerenti della
valutazione operata ritenendo inconferenti gli elementi introdotti dalla difesa.
Invero, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena limitandosi ad affermare che la somma dovuta era già compiutamente
indicata nella sentenza, salvo poi a sostenere che il condannato avrebbe potuto
pagare «la sorte capitale», indicata in sentenza, e maggiorarla degli interessi
legati l il che avalla la tesi difensiva supportata dalla documentazione allegata che

della somma da pagare da parte dell’amministrazione, atteso che la somma era

dimostra che il ricorrente si era attivato per adempiere all’obbligo nei termini
prescritti e che era in buona fede.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio.
Va disposta la comunicazione al Procuratore della repubblica di Agrigento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso, 1’8 novembre 2013.

Si comunichi al Procuratore della repubblica di Agrigento.

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