Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50660 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50660 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSENTINO FILIPPO N. IL 04/10/1973
DIERNA GIUSEPPE N. IL 09/07/1976
DIERNA FRANCESCO N. IL 15/03/1982
avverso la sentenza n. 78/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
L’08/05/2014, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, riformava
parzialmente la sentenza emessa il 23/01/2013 dal Tribunale di Bolzano nei confronti di
Giuseppe e Francesco Dierna, nonché di Filippo Cosentino, imputati in ordine a delitti di
tentata violenza privata e lesioni personali, in ipotesi commessi – in concorso tra loro in danno di Massimo Palumbo; secondo l’assunto accusatorio, i Dierna, datori di lavoro

costringere la persona offesa a ritirare una denuncia che aveva occasionato una vertenza
sindacale, essendosi il suddetto Palumbo lamentato della mancata corresponsione di
stipendio e contributi. I giudici di secondo grado prendevano atto dell’intervenuta
remissione della querela quanto alle lesioni, e riducevano il trattamento sanzionatorio per
il residuo reato.
Il comune difensore dei tre imputati ricorre per cassazione, con atti di impugnazione
distinti ma di contenuto sovrapponibile; deduce violazione dell’art. 610 cod. pen. e vizi
della motivazione a proposito della ritenuta finalità dell’aggressione fisica, non risultando
dimostrato che questa fosse stata strumentale a far cessare il contenzioso del Palumbo
con i datori di lavoro: lo stesso soggetto passivo, infatti, aveva ricostruito l’episodio in
termini di sfogo occasionale di violenza, in occasione del quale egli era stato picchiato
senza che gli aggressori gli avessero detto alcunché (come confermato anche da una
testimone presente ai fatti).
I ricorsi debbono ritenersi inammissibili.
Osserva il Collegio, infatti, che i motivi di doglianze afferiscono a questioni di puro
fatto, riproducendo ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame:
detti motivi debbono perciò considerarsi non specifici, in quanto il difetto di specificità rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non solo in termini
di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato,
senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del
15/07/2011, Cannavacciuolo).
La Corte territoriale risulta avere già chiarito che, al di là delle frasi concretamente
pronunciate dagli imputati nel momento in cui usarono violenza in danno del Palumbo, la
persona offesa aveva ben spiegato di essere stato consapevole della volontà delle
controparti di picchiarlo, qualora non avesse fatto cessare la vertenza sindacale; un
rappresentante del sindacato, sulla cui deposizione i ricorrenti non si soffermano affatto,
gli aveva financo rappresentato che i Dierna avevano prospettato una soluzione
transattiva, e che se il Palumbo non avesse accettato sarebbero passati a vie di fatto

del Palumbo, avevano picchiato il dipendente con l’ausilio del Cosentino, al fine di

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

P. Q. M.

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