Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50660 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50660 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANFRE’ GIOVANNI N. IL 28/09/1991
avverso l’ordinanza n. 38/2012 GIP TRIBUNALE di GELA, del
06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/s
le conclusioni del PG Dott. O ,

Uditi difensor Avv.;

c,fleAt) ;

Data Udienza: 08/11/2013

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza del 6 marzo 2013 il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Gela revocava, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, c.p. il beneficio
della sospensione condizionale della pena concesso a Giovanni Manfré con la
sentenza del 5 maggio 2010 (irrevocabile il 3 giugno 2010).
Il giudice osservava che nei confronti di Manfré – già condannato con sentenza

(irrevocabile il 3 giugno 2010) alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni e
sei mesi di reclusione – era stata successivamente pronunziata, il 27 ottobre 2011,
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela una sentenza (divenuta
irrevocabile il 12 marzo 2012) resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che, recependo
l’accordo intervenuto fra le parti, aveva applicato, in relazione ad un delitto
anteriormente commesso, la pena condizionalmente sospesa di tre mesi di
reclusione, posta in continuazione con la sanzione definitiva già irrogata con la
sentenza del 5 maggio 2010. Tale pena, cumulata a quella precedentemente sospesa,
superava i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p. (limite pari, in questo caso, a due anni e
sei mesi, in quanto all’epoca in cui era stata pronunciata la sentenza del 5 maggio
2010 Manfré era infraventunenne).
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, Manfré, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione
della legge penale. Osserva, richiamando i principi costantemente enunciati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato, che la configurazione del
reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché comporti
conseguenze sfavorevoli all’imputato o condannato e non sia positivamente prevista
da una norma specifica, poiché la continuazione è un istituto ispirato al favor rei,
salvo le eccezioni previste dalla legge. Contrariamente a quanto argomentato
nell’ordinanza impugnata, la revoca obbligatoria della sospensione condizionale
della pena nelle ipotesi disciplinate dall’art. 168, comma 1, n. 2, c.p. non costituisce
un’eccezione prevista dalla legge penale alla regola generale per la quale il
riconoscimento della continuazione non può comportare conseguenze sfavorevoli
per il condannato.

1

del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela del 5 maggio 2010

Osserva in diritto.

L’esame del ricorso impone una duplice premessa.
1.Nell’ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena
disciplinata dall’art. 168, comma 1, n. 2 c.p. anche la sentenza di patteggiamento

atteso che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è equiparata ad ogni
effetto ad una sentenza di condanna e comporta, quindi, tutte le conseguenze penali
della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse.
2.Nel silenzio della legge e in applicazione del principio del favor rei è da
ritenere che, qualora un imputato, per un delitto anteriormente commesso, abbia
usufruito, per ragioni di età, a norma dell’art. 163 c.p., dei limiti più ampi per la
concessione della sospensione condizionale della pena, nel computo della pena
complessiva, il cui superamento comporta la revoca del beneficio già concesso,
deve tenersi conto del limite più ampio e non di quello che verrebbe in
considerazione per la concessione del beneficio per il successivo illecito.
Tale interpretazione non comporta, però, che, colui che (come nel caso in
esame) ha diritto di usufruire in misura più ampia del beneficio della sospensione
condizionale della pena, perché infraventunenne al momento del fatto, possa
comunque usufruire, qualora riporti una successiva condanna per un delitto
anteriormente commesso, del beneficio della sospensione condizionale della pena a
prescindere dai limiti massimi di pena stabiliti dall’art. 163 c.p. riferiti all’età
dell’imputato al tempo della commissione del reato.
3.Ciò posto, occorre evidenziare che il riconoscimento della continuazione fra
reati separatamente giudicati non può comportare il superamento dei limiti di pena
stabiliti dall’art. 163 c.p. E’, quindi, compito del giudice dell’esecuzione valutare
se il beneficio concesso alla pena complessivamente determinata per effetto del
riconoscimento della continuazione debba essere revocato perché sono venuti meno
i presupposti di legge.
4.11 provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi,

avendo, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, evidenziato che il
riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenza resa il 27
ottobre 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ai sensi
2

costituisce un titolo idoneo per la revoca del beneficio in precedenza concesso,

dell’art 444 c.p.p. e quelli oggetto della sentenza della medesima Autorità
giudiziaria del 5 maggio 2010 superavano i limiti di pena stabiliti dall’art 163 c.p.,
pur considerata l’età dell’imputato al momento di commissione dei fatti.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 1’8 novembre 2013.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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