Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5066 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 5066 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA

decidendo sui ricorsi proposti da Hassanein Faisal nato il giorno 19 dicembre
1969 in Arabia Saudita e Al Ghanem Rania, nata il giorno 11 settembre 1977 in
Spagna avverso la sentenza 17 gennaio 2013 della Corte di appello di Genova.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale,
Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per annullamento con rinvio della
gravata sentenza, con riferimento al differenziato ruolo dei due ricorrenti ed al
trattamento sanzionatorio, in ordine alla configurabilità della ipotesi lieve;
nonché il difensore della ricorrente Al Ghanem, avv. D’Aloisi, che si è associato
ctIlV.i:AR i Ariq

alle richieste del Procuratore generale ed il difensore di Hassanein(che ha chiesto
raccoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/12/2013

2

1. Hassanein Faisal e Al Ghanem Rania ricorrono, a mezzo dei loro
difensori, avverso la sentenza 17 gennaio 2013 della Corte di appello di Genova.
2.

Gli imputati (in allora coniugi non separati) Hassanein Faisal nato in

Arabia Saudita e Al Ghanem Rania, nata in Spagna, accusati di sequestro di
persona a scopo di estorsione (capo A) e di lesioni aggravate (Capo B) in danno
Tribunale di Sanremo, il 2 dicembre 2010, per i reati di cui agli artt. 605 e 393,
comma c.p., così derubricato il reato originariamente contestato di sequestro a
scopo di estorsione, e per il reato di lesioni aggravate„così come contestato al capo
B). In Francia (luogo del rapimento), Ventimiglia, Genova, Loano (luogo
dell’arresto) il 12 e 13 agosto 2009.
3. Il Tribunale di Sanremo, con la predetta sentenza, riqualificata l’originaria
imputazione in sequestro, unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, e
riconosciute alla sola AL GHANEM le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis
c.p., ha condannato il primo alla pena di anni sei di reclusione e la seconda alla
pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
4. La vicenda, analiticamente ricostruita dal Tribunale, non è stata oggetto
in secondo grado di sostanziali contestazioni da parte degli appellanti.
5. In appello infatti il Procuratore della Repubblica aveva posto questioni
inerenti esclusivamente la qualificazione giuridica dei fatti ascritti al capo A);
mentre il difensore di Hassanein aveva contestato solo l’aggravante delle lesioni
per l’uso di arma , ed il difensore della Al Ghanem aveva posto la questione di
rilevanza penale della condotta tenuta da tale imputata.
6. Quanto alla dinamica della condotta, risulta che l’Hassanein, sul
presupposto di essere creditore della vittima CIANTAR Sebastien Henry Jean per
lavori edili pagati e non terminati, quattro anni prima, nella di lui dimora in
Antibes, la mattina del 12 agosto 2009 aveva trascinato a forza il predetto Ciantar,
incontrato in Juan Les Pins (in territorio francese), sulla vettura condotta dalla
moglie Al Ghanem.
Contattato il fratello del sequestrato per ottenere il pagamento del credito, i
due imputati si erano messi in viaggio per l’Italia giungendo a Genova. Durante
tale spostamento l’Hassanein aveva procurato lesioni alla vittima, anche durante le

del cittadino francese Ciantar Sebastien Henry Jean, sono stati condannati dal

3

telefonate al fratello, utilizzando una mazza da golf ed un’arma bianca di arte
marziale “nunchaku”, strumenti che verranno ritrovati nel bagagliaio della vettura.
Riuscito vano il tentativo di ottenere in Genova la consegna del denaro dal
fratello della vittima, a tal fine contattata dal coimputato separatamente giudicato
Quaresima Luca, i due rimettevano in auto e sempre con la vittima a bordo

anche a seguito del tentativo di fuga non riuscito da parte del sequestrato, ma
notato da un addetto all’area di servizio, i sequestratori a seguito delle ricerche,
venivano fermati ed arrestati dalla Polizia municipale di Loano.
7. La Corte di appello di Genova, con la gravata sentenza, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di San Remo, ed in accoglimento del gravame
del Procuratore della Repubblica, ha ritenuto la sussistenza del delitto ex art. 630
cod. pen. originariamente contestato, ed ha modificato la sanzione inflitta, ritenute
le circostanze attenuanti generiche per entrambi, riducendo a ciascuno la pena
nella misura finale anni 18 di reclusione.
Pena base, ex art. 630 cod. pen., è stata indicata quella minima di anni 25
di reclusione, ridotta ad anni 16 e mesi 8 ex art. 62 bis cod. pen., indi aumentata
per la continuazione con iL reato di lesioni aggravate, di anni 1 e mesi 4 di
reclusione:; complessivamente anni 18 di reclusione per ciascuno degli imputati .
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa dell’Hassanein, con un primo motivo di impugnazione deduce
testualmente: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt.art. 581, 521,545,
546 e 597 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della
motivazione con riguardo alla condotta violenta e minacciosa ed alla sua
manifestazione in modo gratuito e sproporzionato rispetto al fine, ovvero in modo
tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima. Deduce infine travisamento
nella ricostruzione dei fatti.
2. Con un secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale in relazione agli artt. 393, 629, 605 e 630 cod. pen. ;
mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione su tali punti.

trascorrevano la notte in una area di servizio dell’autostrada. La mattina dopo,

4

3. Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione ed inosservanza
delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e
decadenza in relazione agli artt.110-582- 585,576 e 61 n2 c.p. in relazione
all’aggravante dell’uso dell’arma.
4. Ritiene la Corte che i primi tre motivi di gravame dell’Hassanein

essere accolti, attesi i profili di inammissibilità che li connotano.
4.1 Nella specie, la corte distrettuale, con una argomentazione priva di
incoerenze ed illogicità e conforme ad una corretta lettura delle condotte,
accertate concorsualmente in capo ai due accusati, ha verificato in modo rigoroso
e puntuale, la sussistenza dell’originario delitto contestato, di sequestro a scopo
di estorsione, esattamente individuando i rapporti tra il reato di cui all’art. 393
cod. pen. e 630 cod. pen. ed evidenziando in proposito: a) l’esorbitanza della
condotta illecita rispetto alla pretesa finalità di restituzione della somma di C. 10
mila; b) la durata del sequestro; c) la molteplicità delle lesioni inferte e la loro
gratuità / in quanto procurate in assenza dell’obbiettivo di rafforzare la violenza
dell’estorsione nei confronti del fratello della vittima; d) la sofferenza per la
mancanza di assunzione di cibo e l’impedimento all’espletamento delle funzioni
fisiologiche; e) la reiterazione, in tali contesti, delle minacce di morte.
4.2. Trattasi di ineccepibile applicazione della regola di diritto, anche di
recente ribadita da questa Corte (cfr. cass. pen. sez. 1, 14802/2012 Rv. 252263,
Sulger), secondo cui quando, come nella specie, viene praticata e mantenuta, in
modo violento (lesioni personali con emorragia sub aracnoidea post traumatica,
contusioni ed abrasioni alla spalla, alla mano destra, alla testa con ferite lacero
contuse all’arcata sopraccigliare destra, e contusione base emitorace sinistro) ed
oppressivo (privazione di acqua, cibo, ed impedimento alle normali funzioni
fisiologiche), la privazione della libertà personale della parte offesa, per un
consistente periodo di tempo (quasi due giorni), con il fine di ottenere la
corresponsione di una somma di denaro, quale prezzo della liberazione della
vittima (10 mila €.) , va radicalmente escluso ogni ragionevole intento di far
valere un presunto diritto, con la conseguenza della palese insussistenza
dell’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen..

(sostanzialmente corrispondenti ai motivi 1 e 4 della Al Ghanem) non possano

5

4.3. In ogni caso, quanto all’aggravante dell’uso dell’arma (nella specie:
una mazza da golf ed uno strumento, utilizzato per aggressione-difesa nelle arti
marziali, detto “nunchaku” e costituito da due corti bastoni uniti mediante una
breve catena o corda), la corte distrettuale con giudizio di merito, in questa sede
insindacabile, ha definito il «nunchaku» come tipica arma bianca, di agevole

ledere, ma anche a strangolare e, su tale adeguato giudizio, l’impugnazione non
risulta essersi confrontata efficacemente.
4.4. Le critiche formulate, infine, si scontrano con un’argomentata
decisione nella quale non si rinvengono manifeste incogruenze od errori
ricostruttivi, e le censure sviluppate nel gravame non risultano rivestire forza
invalidante, laddove confrontate con la ragionevole linearità della giustificazione
di responsabilità, quale proposta dai giudici di merito con una pronuncia che il
ricorso pretende di aggredire, sviluppando ipotesi di più favorevoli
interpretazioni, notoriamente non apprezzabili in questa sede.
5. Con un quarto motivo la difesa dell’Hassanein evidenzia ancora
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 311
– 630 cod. pen., artt, 3 e 27 Costituzione, in ordine al (mancato) riconoscimento
della diminuente del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza n. 68, in data
19.03.2012, della corte costituzionale. Inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione
all’art. 136 cost.
6. Con un quinto motivo si sostiene violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n.5
cod. pen. ed in ordine all’aumento fissato in continuazione per il reato di cui al
capo B.
7) Reputa il Collegio che il quarto e il quinto motivo dell’Hassanein
(parzialmente ripresi nell’impugnazione della Al Ghanem nei motivi VI e VII)
meritino accoglimento, per quanto verrà argomentato e nei termini prospettati dal
Procuratore generale in udienza.
7.1. La Corte costituzionale, all’udienza del 6 marzo 2012 (sentenza 0068
del 2012), ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 630 del codice penale, nella

utilizzo, destinata all’offesa della persona in quanto idonea, non solo a colpire e a

6

parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando per
la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la
particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
7.2. Per il giudice delle leggi, sul punto, il sequestro a scopo di terrorismo o
di eversione si è rivelato idoneo a fungere da tertiuni comparationis , trattandosi di
sequestro estorsivo, sotto tutta una serie di profili, quali: la comune matrice
storica; la struttura della fattispecie; il trattamento sanzionatorio quanto alla pena
prevista per la fattispecie-base; la previsione di identici aggravamenti di pena
collegati alla morte del sequestrato e di analoghe circostanze attenuanti correlate
alla dell’agente. Peraltro, a fianco della comune lesione della
libertà personale del sequestrato, il sequestro terroristico o eversivo offende
l’ordine costituzionale, laddove il sequestro estorsivo attenta, invece, al
patrimonio: e non può esservi alcun dubbio in ordine alla preminenza, nella
gerarchia costituzionale dei valori, del primo dei beni sopra indicati rispetto al
secondo.
7.3. La comparazione dei disposti dell’art. 630 cod. pen. con il delitto di
sequestro a scopo di terrorismo o di eversione ha reso quindi -per il giudice
costituzionale- manifestamente irrazionale – e dunque lesiva dell’art. 3 Cost. – la
mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di
una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie
“gemella”, tanto più considerando che detta attenuante – rientrante nel novero
delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali – assolve alla funzione di
mitigare, in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione
criminosa, entità del danno o del pericolo), una risposta punitiva improntata a
eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di
adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. Da
ciò è derivata anche una concorrente violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.,
nel suo valore fondante, in combinazione con l’art. 3 Cost., del principio di
proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una
pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come

figura strettamente affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del

7

ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta,
la finalità rieducativa.
7.4. Orbene, nella vicenda, è la stessa Corte di appello che, nel
determinare la sanzione, ha ritenuto di precisare testualmente «che la condotta
tenuta dagli imputati, pur grave, non assurge alle più eclatanti manifestazioni

minima di 25 anni di reclusione» : è quindi evidente che la gravata sentenza
debba essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con
riferimento alla eventuale configurabilità dell’attenuante del fatto di lieve entità di
cui alla sentenza Corte costituzionale n.68 del 2012, punto della decisione questo
che il giudice di rinvio dovrà valutare nella pienezza del suo libero apprezzamento
di merito.
7.5. Ciò posto ed in relazione al V motivo, inammissibili le critiche alla
negazione dell’attenuante ex art. 62 n.5 cod. pen., attesa la corretta
argomentazione della corte distrettuale, fondata appare invece la critica in ordine
all’aumento praticato per la continuazione il quale dovrà comunque parametrarsi
a ciò che il giudice di rinvio riterrà, in punto di sussistenza o meno della lieve
entità, con specifico riferimento alla condotta del ricorrente, autore materiale
delle lesioni.
8. Il difensore della Al Ghanem con un primo motivo eccepisce vizio di
motivazione per contraddittorietà ed illogicità con riferimento all’art. 630 cod.
pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione), evidenziando che la
derubricazione operata dal Tribunale «era riferita al reato di cui all’art. 393 cod.
pen. ma in concorso con il reato di cui all’art. 605 cod. pen. (sequestro di
persona) ».
8.1. Nello specifico si evidenzia: a) l’illogicità consisterebbe nell’aver la corte
distrettuale messo a confronto il reato di sequestro a scopo di estorsione con
quello di ragion fattasi, mentre invece oggetto della verifica doveva essere «la
sussistenza o meno del reato di sequestro di persona in concorso con il reato di
ragion fattasi»; b) la ricostruzione dei fatti operata a pag. 5 della sentenza sarebbe
incompatibile con il ritenuto sequestro a scopo di estorsione, nel senso che:
riconosce diritto di credito in capo all’imputato, attribuisce la causa della

tipiche di tale illecito » e che, pertanto, la pena è stata «quantificata nella misura

8

condotta alla finalità di ottenere il pagamento del credito, non valuta il dato
oggettivo che il viaggio a Genova non è per ridurre la libertà della vittima ma
consentire l’incontro con il fratello per l’adempimento dell’obbligazione .
8.2. Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio
di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità della Al Ghanem, ignorando

marito, persona “priva di lucidità ed autocontrollo, tanto da compiere gesti
imprevedibili ed insensati” e senza tener conto del ruolo subordinato riconosciuto
alla donna dal Tribunale del riesame nell’ordinanza 27 novembre 2009.
8.3. Con un terzo motivo si prospetta ancora invalidità della motivazione
per l’omessa considerazione del comportamento processuale collaborativo della
ricorrente.
8.4. Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione sulla questione
del “profitto perseguito” non risultando questo “ingiusto” in quanto corrispondente
ad una pretesa legittima.
8.5. Con un quinto motivo e con riferimento ai delitti ex artt. 582, 585, 586
cod. pen.

si sostiene vizio di motivazione in ordine al ritenuto apporto

concorsuale della ricorrente cui è contestato per le lesioni

– il solo concorso

morale, in una realtà di apporto causale del tutto fungibile, ed in ogni caso da
eSe

parte di una donna succube del marito,vera “in preda di un raptus estremamente
violento”, ed alla quale non era esigibile una condotta diversa da quella
mantenuta nella vicenda.
8.6. Con un sesto motivo si illustra ulteriore vizio di motivazione in ordine
alla quantificazione della pena ed agli aumenti in continuazione senza la doverosa
indicazione dei criteri assunti per detta determinazione, e senza concedere
l’attenuante ex art. 630 comma 5 cod. pen.
8.7. Con un settimo motivo si eccepisce sempre in punto di determinazione
della pena la mancata considerazione della decisione della Corte costituzionale
68/2012.
8.8. Con un ottavo motivo si contesta carenza di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento della collaborazione avuto riguardo al comportamento

lo stato di soggezione della donna, che parlava solo spagnolo, e le condizioni del

9

processuale della donna, apprezzabile ex art. 605 comma 5 cod. pen. e
chiaramente riconosciuto a pag. 18 dal Tribunale di Sanremo
9. Ritiene la Corte, richiamate le argomentazioni dianzi prospettate per
l’Hassanein per il rigetto e/o inammissibilità delle doglianze, che l’impugnazione
della Al Ghanem debba essere accolta con riferimento ai motivi dianzi indicati: III

(sentenza Corte costituzionale), VIII, seppur limitatamente ai punti che verranno
precisati.
9.1. Inaccoglibili risultano invece le critiche proposte nei restanti motivi I,
Il, IV e V.
Invero, quanto alla qualificazione della condotta, nei termini dell’originaria
contestazione, vale quanto prima spiegato per l’Hassanein e, per ciò che attiene al
concorso anche nelle lesioni, le doglianze per come formulate sono inammissibili,
in quanto non si confrontano con l’ampia e ragionevole descrizione dei fatti
operata dalla corte distrettuale, la quale bene ha precisato l’apporto significativo,
libero e consapevole, della donna in tutte le fasi della condotta illecita, gestita dal
coniuge ed al quale la Al Ghanem ha arrecato un suo specifico contributo, in
particolare:a) nella guida della vettura con a bordo il marito ed il sequestrato; b)
ha assistito senza alcun minimo tentativo di dissenso alle condotte violente e
gratuite del marito nei confronti della vittima; c) ha controllato il sequestrato
quando il marito dormiva.
9.2. Preliminarmente, negli stessi termini argomentati per l’Hassanein (dr.
supra: §.7.4), ed in accoglimento del VII motivo della donna, rilevato che è stata
la stessa Corte di appello che, nel determinare la sanzione, ha testualmente
spiegato «che la condotta tenuta dagli imputati, pur grave, non assurge alle più
eclatanti manifestazioni tipiche di tale illecito » e che, pertanto, la pena è stata
«quantificata nella misura minima di 25 anni di reclusione», si rende necessario
l’annullamento con rinvio della gravata sentenza, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con riferimento alla eventuale configurabilità dell’attenuante del
fatto di lieve entità di cui alla sentenza Corte costituzionale n.68 del 2012, punto
della decisione questo che il giudice di rinvio dovrà valutare nella pienezza del suo
libero apprezzamento di merito.

(comportamento processuale dell’imputata), VI (aumento in continuazione), VII

10

9.3. Ciò posto, quanto ai restanti motivi, inammissibili le critiche sulla
responsabilità e sulla negazione dell’attenuante ex art. 62 n.5 cod. pen., attesa la
corretta argomentazione della corte distrettuale, fondata appare invece la
doglianza in ordine all’aumento praticato per la continuazione il quale dovrà
comunque parametrarsi a ciò che il giudice di rinvio riterrà, in punto di

ricorrente, per la quale, pur non autrice materiale delle lesioni, la corte
distrettuale ha ritenuto di operare, senza congrua giustificazione, il medesimo
aumento di pena applicato per l’indiscutibile gestore di tutti gli illeciti.
In proposito, il giudice del rinvio, nel valutare la condotta della donna,
dovrà tener conto/ agli effetti dell’aumento in continuazione, stabilito dal primo
giudice nella misura di sei mesi di reclusione per la Al Ghanem, che ad essa erano
state riconosciute dal Tribunale le circostanze attenuanti generiche, proprio in
funzione (pag.18 sentenza Tribunale) «dell’atteggiamento collaborativo in sede di
interrogatorio al G.I.P. ove ha fornito una serie di indicazioni utili per la
ricostruzione dell’accaduto».
Da ciò l’illogicità della motivazione della gravata sentenza, che, ignorando
la causa della già avvenuta concessione delle generiche alla donna, ha concluso
(Pag.13) con l’erronea asserzione «che non vi è motivo per differenziare la
posizione dei due appellanti».
9.4. In conclusione, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio per
entrambi, ad altra sezione della Corte di appello di Genova che, nella piena libertà
del giudizio di merito di esclusiva competenza, porrà rimedio alle rilevate invalidità,
limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento alla eventuale
configurabilità dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza Corte
costituzionale n.68 del 2012 e, con riferimento altresì all’aumento di pena per la
ritenuta continuazione
Rigetta nel resto dei ricorsi.

sussistenza o meno della lieve entità, con specifico riferimento alla condotta della

P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con
riferimento alla eventuale configurabilità dell’attenuante del fatto di lieve entità
di cui alla sentenza Corte costituzionale n.68 del 2012 e 4 con riferimento altresì
all’aumento di pena per la ritenuta continuazione e rinvia per nuovo giudizio su
tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. R’lethvysiU3S -t» — Urs‘ì

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA