Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50658 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50658 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALCHI DELFINO N. IL 26/11/1934
avverso la sentenza n. 1801/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Delfino Calchi ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti
dalla Corte di appello di Genova il 15/05/2014; l’imputato risulta essere stato condannato
a pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni personali.
Il ricorrente lamenta violazione di norme processuali in ordine alla rilevanza
riconosciuta alla testimonianza di due soggetti (suoi vicini di casa), i quali avevano

l’auto dove egli era solito lasciarla in sosta: in tal modo, sarebbero state valorizzate
prove inutilizzabili, visto che i due testimoni non avevano riportato fatti specifici, ma solo
elementi estranei all’addebito, idonei a dipingere in termini negativi la personalità
dell’imputato.
Il Calchi segnala altresì l’intervenuta prescrizione del reato, maturata

– come

avvertito dalla stessa Corte territoriale, nel dare atto che al momento della decisione in
grado di appello la causa estintiva non si era ancora verificata – il 01/07/2014.
Con memoria depositata il 19/11/2015, il difensore dell’imputato invoca
l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., segnalando di non aver potuto
sollecitare in precedenza la detta causa di esclusione della punibilità (la norma

de qua

risulta entrata in vigore dopo la presentazione dell’atto di impugnazione oggi in esame).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
I testimoni escussi sul consueto comportamento del Calchi nel relazionarsi con i
propri vicini non espressero alcun giudizio sulla personalità del prevenuto, ma indicarono
fatti che, pur non avendo un immediato collegamento con l’episodio lamentato dalla
persona offesa, valsero a fornire elementi di riscontro al narrato della vittima. Inoltre,
per pacifica giurisprudenza di legittimità, un ricorso per cassazione inammissibile, per
manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, «non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la
prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il
ricorso; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).
Parimenti inammissibile deve ritenersi l’istanza concernente la causa di esclusione
della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., peraltro avanzata con memoria tardiva, perché
depositata soltanto il giorno prima dell’odierna udienza. Il ricorrente, infatti, non
segnala alcun concreto elemento in forza del quale la norma anzidetta dovrebbe trovare
applicazione nel caso di specie (mentre la Corte territoriale ha già evidenziato che il fatto
ascritto al Calchi non ebbe affatto modesta offensività, ritenendo «assolutamente
immotivata la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale e la concessione dei
benefici»).

riferito dell’usuale atteggiamento del Calchi nel non tollerare che altri parcheggiassero

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del
ricorrente medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00, così equitativamente

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

stabilita in ragione dei motivi dedotti.

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