Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50657 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50657 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOCANU ANATOLI N. IL 09/03/1988
avverso la sentenza n. 459/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Anatoli Mocanu, condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 489
cod. pen., ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, deducendo mancanza di
motivazione; l’imputato segnala che nei motivi di appello era stato sottolineato come egli
avesse esibito senza tentennamenti i documenti dei quali era stata successivamente
accertata la falsità, dimostrando così la propria buona fede nel ritenerli autentici, ma tale

riduzione della pena».
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Osserva il Collegio che il ricorrente non formula alcuna censura connotata dalla
necessaria specificità, limitandosi a ribadire la (già confutata) tesi della sua assenza di
dolo senza neppure avvedersi che, semmai, l’eventuale accoglimento della sua doglianza
avrebbe dovuto comportare una decisione liberatoria, e non soltanto un trattamento
sanzionatorio più mite.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del
ricorrente medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

atteggiamento non sarebbe stato «adeguatamente valorizzato ai fini di una considerevole

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