Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50656 del 20/11/2015

Penale Sent. Sez. 7 Num. 50656 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 3435/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Il difensore di A.A. ricorre avverso la sentenza indicata in
epigrafe; la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato riguarda la falsificazione
di un assegno bancario. Nell’interesse del ricorrente si deduce inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., nonché motivazione carente e contraddittoria in
punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Con atto pervenuto il 13/11/2015, la difesa ha documentato l’intervenuta remissione

Deve prendersi atto dell’intervenuta causa estintiva del reato addebitato
all’imputato, per effetto della anzidetta remissione (non risultano, sia pure in mancanza
di una dichiarazione espressa, dati da cui desumere che lo A.A. non abbia inteso
accettare la remissione, visto peraltro che l’atto risulta prodotto dal suo difensore).
Il suddetto C.C., nel corpo dell’atto, si dichiara persona offesa dal reato di truffa, già
contestato nell’ambito del presente processo e per il quale vi era stata pronuncia
liberatoria nei confronti dello A.A. in primo grado; il delitto di cui agli artt. 485 e 491
cod. pen. riguarda l’apposizione di una falsa firma di traenza su un assegno bancario
tratto da un conto corrente intestato ad altra persona F.F., già denunciato
come smarrito, e che l’imputato consegnò al C.C. richiedendogli un prestito. In ragione
della natura plurioffensiva del reato contro la fede pubblica, e tenendo conto che dall’esame degli atti, dove si rinviene soltanto la copia della denuncia di smarrimento non risulta che il Ferraris propose una autonoma querela, deve riconoscersi valenza
estintiva alla remissione de qua.
Ne consegue, nella forma di cui in intestazione, la pronuncia in dispositivo; viste le
indicazioni del C.C., peraltro in linea con la previsione di cui all’art. 340 cod. proc. pen.,
si impone la condanna del querelato alle spese.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di
querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato A.A..
Così deciso il 20/11/2015.

di querela da parte della persona offesa, C.C..

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