Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50656 del 07/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50656 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
MARKOVIC KRCA N. IL 05/08/1959
avverso l’ordinanza n. 890/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/+e le conclusioni del PG Dott. c
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Data Udienza: 07/11/2013
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 23.4.2012 la Corte d’appello di Venezia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, sospendeva l’esecuzione della pena residua di un anno,
mesi due e giorni uno di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della
Procura generale di Venezia in data 30.5.2011 nei confronti di MARKOVIC
KRCA.
Il Procuratore generale non aveva sospeso l’esecuzione della suddetta pena,
sussistendo la causa ostativa di cui all’art. 656/9 lett. c) del codice di
procedura, in quanto per una delle pene comprese nel cumulo (mesi 4 di
della recidiva reiterata.
La Corte d’appello riteneva di poter scindere il cumulo e imputare il condono di
cui alla legge 241/2006 alla suddetta condanna per la quale era stata ritenuta
sussistente la recidiva reiterata, di tal che la pena residua da espiare poteva
essere sospesa, poiché per le altre condanne comprese nel cumulo non
sussistevano motivi per non sospendere l’esecuzione della pena.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della
Repubblica di Venezia, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
Il principio della scindibilità del cumulo si applicava in materia di benefici
penitenziari riservata alla magistratura di sorveglianza, ma non in materia di
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c.p.p. riservata al
P.M..
Per il disposto dell’art. 174/2 c.p., nel concorso di più reati l’indulto si applica
una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso
dei reati, e la pena complessiva deve considerarsi, ad ogni effetto, come pena
unica (art. 76 c.p.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di pene concorrenti, inflitte
con plurime sentenze di condanna, l’indulto non può essere imputato a una
singola pena prima che si proceda al cumulo materiale, ma si applica una sola
volta dopo la formazione del cumulo (V. Sez. 1 sentenza n. 8115
dell’11.2.2010, Rv. 246386).
Per il disposto dell’art. 174/2 c.p., in caso di concorso di più reati, l’indulto si
applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il
concorso dei reati.
Correttamente il ricorrente ha osservato che il principio della scindibilità del
cumulo si applica ogni volta che dalla scissione del cumulo può derivare al
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reclusione per il reato di resistenza) era stata contestata e ritenuta l’aggravante
condannato uno dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, la cui
applicazione è di competenza della magistratura di sorveglianza, ma detto
principio non può trovare applicazione anche in materia di sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c.p.p., poiché la legge non
consente al Pubblico Ministero di imputare l’indulto – che si applica una sola
volta dopo cumulate le pene – a una sola delle pene cumulate.
Peraltro, nel caso in esame la risoluzione della questione non ha effetti pratici
poiché, dopo il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena, la Procura
pena che risulta essere stata già scontata da Markovic Krca (fine pena
25.11.2013).
L’ordinanza impugnata, comunque, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma in data 7 novembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
generale di Venezia ha emesso in data 12.7.2012 ordine di esecuzione della