Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50655 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50655 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSA ALFONSO N. IL 19/12/1961
avverso la sentenza n. 115/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/11/2015

FATTO E DIRITTO
Alfonso Massa ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti
dalla Corte di appello di Caltanissetta 13/03/2014; l’imputato risulta essere stato
condannato a pena ritenuta di giustizia per un reato ex art. 624-bis cod. pen., in esso
assorbita una ulteriore contestazione di violazione di domicilio.
Il ricorrente lamenta omessa e manifesta illogicità della motivazione della pronuncia,

indicando nel 17/03/2004 la data di maturazione dei termini per l’anzidetta causa
estintiva: trattandosi peraltro di una data anteriore rispetto al fatto-reato, ciò
precluderebbe al Massa di verificare la correttezza del computo eseguito. La tesi esposta
in ricorso è che la prescrizione si sarebbe comunque perfezionata, perché intervenuta
prima del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado.
Un ulteriore profilo di vizio si rinviene nel dispositivo, dove si dà atto della conferma
della sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 26/10/2010, quando invece il giudice di
primo grado era stato il Tribunale di Enna.
Comunque, il giudice di appello non avrebbe affrontato i motivi di gravame proposti
nell’interesse del Massa, dove si era segnalato che l’imputato non aveva certamente
compiuto alcuna violazione di domicilio, e tanto meno con violenza (visto che egli entrò
da una porta che era stata lasciata aperta).
Con atto datato 02/11/2015, il difensore del Massa ha fatto pervenire motivi nuovi di
ricorso, deducendo mancanza di motivazione da parte della Corte territoriale sui profili di
doglianza che afferivano alla sussistenza del reato di cui all’art. 614 cod. pen.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
Si rileva infatti che:

l’indicazione del 17/03/2004 come data della prescrizione del reato in rubrica è
frutto di un palese errore di battitura (dovendosi intendere che la Corte si riferisse
al 17/03/2014, tant’è che si esprime al futuro);

analogo lapsus calami, del tutto irrilevante sulla congruità e correttezza della
motivazione della pronuncia, è quello afferente l’individuazione del giudice
emittente la sentenza di primo grado;

la Corte nissena risulta avere compiutamente esaminato anche i motivi di gravame
sulla violazione di domicilio, pur sottolineando il difetto di interesse della difesa a
sollevare questioni in proposito (l’imputato era stato condannato per il solo reato
di furto, intendendovi assorbito il delitto di cui al capo successivo, e financo
muovendo dal minimo edittale per la determinazione del trattamento
sanzionatorio);

per pacifica giurisprudenza di legittimità, «ai fini del computo della prescrizione
rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non

facendo presente che la Corte territoriale non avrebbe dichiarato la prescrizione, pur

quello successivo del deposito della stessa» (Cass., Sez. I, n. 20432 del
27/01/2015, Lione, Rv 263365), e dunque il reato ex art. 624-bis cod. pen. non
era ancora estinto alla data della decisione assunta in grado di appello;
un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o
per altra ragione, «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione
e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De
Luca, Rv 217266, relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del

anche, negli stessi termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,

segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del
ricorrente medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/11/2015.

reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v.

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