Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50655 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50655 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’URSO ALFONSO N. IL 28/09/1976
avverso l’ordinanza n. 118/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/10/2012
sentita la relazione fatta darConsigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/ 9~4e le conclusioni del PG Dott. L ie’) CALA, G-21-142.44–

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 23.10.2012 la Corte d’appello di Napoli, in veste di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale D’URSO ALFONSO aveva
chiesto che fosse riconosciuta la continuazione tra il delitto di rapina aggravata,
commesso ad Aversa il 21.3.2008 e giudicato con sentenza della Corte
d’appello di Napoli divenuta irrevocabile, e il delitto continuato comprendente
tre rapine aggravate (commesse la prima a Rimini il 29.11.2007, la seconda a
Civitanova Marche il 16.1.2008 e la terza a Napoli il 13.2.2008), per le quali la

Tribunale di Rimini.
La Corte d’appello riteneva che non potesse essere riconosciuto il vincolo della
continuazione tra la rapina commessa il 21.3.2008 e le altre tre, poiché rispetto
alla prima rapina (del 29.11.2007) era trascorso un ampio periodo di tempo e le
modalità operative dell’ultima si differenziavano dalle altre perché, oltre ad un
coltello, era stata utilizzata per minacciare i presenti anche una pistola sottratta
alla guardia giurata che faceva servizio presso l’istituto di credito.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per
vizio di motivazione.
La Corte d’appello aveva ritenuto che tra la prima rapina e l’ultima fosse
trascorso un ampio periodo di tempo, mentre invece erano trascorsi meno di
quattro mesi, senza considerare che nel tempo intermedio erano state
commesse altre due rapine unite dal vincolo della continuazione alla prima.
Illogicamente erano state ritenute diverse le modalità di commissione, poiché si
trattava sempre di rapine in banca tutte commesse con complici e mediante la
minaccia di un coltello. L’aver nella rapina commessa ad Aversa disarmato la
guardia giurata non rendeva questa rapina sostanzialmente diversa dalle altre.
Il giudice dell’esecuzione non aveva spiegato in che modo incideva sull’unicità
del disegno criminoso il fatto che le rapine fossero state commesse in luoghi
diversi e per quale motivo l’ultima rapina appariva espressione di abitualità a
delinquere e non di unicità di disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, può riconoscersi – in sede
esecutiva così come in sede di cognizione – la continuazione tra diversi reati,
quando da una serie di indici sintomatici, più volte indicati dalla giurisprudenza
(vicinanza temporale, tipologia dei reati, identità bene protetto, modalità di
commissione, stato di tossicodipendenza), può desumersi che gli stessi facciano

continuazione era stata riconosciuta con ordinanza in data 27.12.2011 del

parte di un unico disegno criminoso, concepito, almeno nelle linee generali,
prima dell’inizio dell’attività criminosa.
Nel caso in esame dovevano essere prese in considerazione quattro rapine: la
prima commessa a Rimini il 29.11.2007, la seconda a Civitanova Marche il
16.1.2008, la terza a Napoli il 13.2.2008 e la quarta ad Aversa il 21.3.2008.
Tra le prime tre era già stata riconosciuta la continuazione; era stato chiesto
alla Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, di
riconoscere la sussistenza della continuazione dell’ultima rapina con le altre tre.

continuazione appare illogica, in quanto considera troppo ampio – per poter
ritenere la continuazione – l’arco di tempo esistente tra la prima rapina e quella
commessa ad Aversa, senza però considerare che costituiva un indice
sintomatico della sussistenza del nesso in questione non solo la pluralità di fatti
commessi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, ma anche la vicinanza
temporale tra la rapina commessa a Napoli il 13.2.2008 e quella commessa ad
Aversa il 21.3.2008.
Il giudice dell’esecuzione ha inoltre ritenuto che vi fosse una significativa
differenza tra quest’ultima rapina e le altre per il fatto che in quella commessa
ad Aversa fosse stata utilizzata anche una pistola, senza però considerare che
rappresenta comunque un significativo indice sintomatico dell’unicità del
disegno criminoso che anche l’ultima rapina sia stata commessa in danno di un
istituto di credito, penetrando in banca con un coltello per minacciare le
persone presenti; la pistola, da quanto risulta dalla stessa ordinanza, è stata
usata poiché, estemporaneamente, durante l’esecuzione della rapina, è stata
disarmata la guardia giurata.
Infine, non possono trarsi elementi contrari alla sussistenza della continuazione
né dal fatto che le rapine siano state commesse in luoghi diversi – essendo
normale che chi organizza reati di questa specie eviti di ritornare negli stessi
luoghi per non essere scoperto – né dal fatto che il D’Urso non abbia dato
indicazioni sull’identità dei complici, che solo per questo non possono essere
considerati diversi da quelli con i quali aveva commesso le precedenti rapine.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo
esame alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
nnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
apoli.
osì deciso in Roma in data 7 novembre 2013

La motivazione con la quale la predetta Corte ha negato la sussistenza della

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