Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50654 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50654 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
DI BATTISTA MAURIZIO N. IL 05/11/1965
avverso l’ordinanza n. 1321/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/sembite le conclusioni del PG Dott.

C

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 14.2.2013 il GIP del Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i delitti di cui alle
sentenze in data 6.3.1996 della Corte d’appello di L’Aquila e in data 22.10.1999
del Tribunale di Perugia, rideterminava nei confronti di DI BATTISTA MAURIZIO
la pena complessiva in anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa.
Il giudice dell’esecuzione premetteva che il Di Battista era stato condannato con
le suddette sentenze per il delitto di rapina e riteneva che tra i suddetti delitti

disegno criminoso si poteva dedurre dalla identica tipologia di reati commessi in
un arco temporale ristretto e senza soluzione di continuità.
Come pena base indicava il delitto di rapina giudicato a Perugia (capo D): anni
5, mesi 6 e lire 500.000; aumentata di un anno, mesi 6 e lire 100.000 per il
reato di cui al capo A della medesima sentenza di Perugia, ulteriormente
aumentata per la rapina giudicata a L’Aquila di anni 2 e lire 200.000 e infine
aumentata di un anno e lire 100.000 per il residuo reato giudicato a L’Aquila.
Complessivamente, quindi, la pena doveva essere determinata in anni 10 di
reclusione ed euro 900.000 di multa, ridotta di 1/3 poiché il Di Battista aveva
scelto in entrambi i processi di essere giudicato con il rito abbreviato.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l’annullamento, innanzi
tutto, per essere incompetente il GIP del Tribunale di Roma, in quanto l’ultima
sentenza passata in giudicato il 16.2.2012 era stata pronunciata in data
6.5.2010 dalla Corte d’appello di Genova.
Erroneamente il GIP aveva ritenuto che sussistessero i presupposti per
l’applicazione dell’istituto della continuazione, poiché le rapine, in effetti, erano
state commesse ad un anno di distanza e in due regioni diverse, senza che
fossero stati indicati elementi dai quali desumere un originario e unico disegno
criminoso.
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, aveva indicato in modo errato la pena base
(per il reato di cui al capo D la sentenza 22.10.1999 del Tribunale di Perugia
aveva inflitto la pena di anni 5 e lire 2.500.000); non aveva indicato con quali
criteri aveva apportato gli aumenti di pena per i reati satelliti; aveva indicato
una multa complessiva (euro 600) incongrua rispetto alle pene pecuniarie
inflitte.

In data 24.10.2013 il difensore del Di Battisti ha depositato una memoria con la
quale ha segnalato che l’impugnazione del P.M. è tardiva. Ha inoltre sostenuto
che il GIP del Tribunale di Roma era competente ad emettere l’ordinanza,
1

potesse essere riconosciuto il vincolo della continuazione, poiché il medesimo

poiché la sentenza segnalata dal P.M. ricorrente era divenuta irrevocabile dopo
la proposizione dell’istanza ex art. 671 c.p.p. (presentata in data 26.1.2012).
ha infine sostenuto che erano corretti i calcoli di pena contenuti nell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione di incompetenza deve essere respinta poiché, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, è ovviamente vero che la competenza si

giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – ma
in caso di incidente di esecuzione la competenza si radica al momento della
proposizione della domanda, e non può mutare se altro provvedimento diviene
esecutivo dopo la proposizione della stessa.
Nel caso di specie la richiesta di applicazione della continuazione era stata
avanzata in data 26.1.2012, e quindi non poteva essere considerata ai fini della
competenza la sentenza della Corte d’appello di Genova indicata dal ricorrente,
in quanto la stessa è divenuta irrevocabile il 16.2.2012.
Nel merito, il ricorso è fondato per un duplice ordine di ragioni.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto la
sussistenza della continuazione tra i reati di cui alle menzionate sentenze della
Corte d’appello di L’Aquila e del Tribunale di Perugia, è del tutto generica,
poiché non indica la distanza temporale tra i fatti e non specifica gli indici
sintomatici dai quali ha desunto che tutti i reati di cui alle predette sentenze
sarebbero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno, concepito
prima dell’inizio dell’attività delittuosa.
In particolare, non vi è alcun cenno alle modalità del fatto, agli obiettivi presi di
mira, alla presenza di eventuali complici e di eventuali altri elementi indicativi
della sussistenza di un originario ed unico disegno criminoso.
Sotto altro aspetto, non è stata indicata correttamente l’entità della pena base
(per il capo D della sentenza del Tribunale di Perugia la pena base doveva
essere determinata in anni 5, mesi 6 e lire 3.000.000); non è stato effettuato
alcun aumento per il reato di cui al capo E della sentenza del Tribunale di
Perugia; è stata indicata in modo errato, sulla base degli stessi calcoli contenuti
nell’ordinanza, la pena finale per il reato continuato.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo
esame al GIP del Tribunale di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

2

determina in base al criterio di cui all’art. 665/4 c.p.p. – la competenza è del

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla GIP del Tribunale
di Roma.
Così deciso in Roma in data 7 novembre 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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