Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50653 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 50653 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VETRANO NICOLA N. IL 27/03/1971
avverso l’ordinanza n. 1677/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
, Dott. RA9-4–ce-ve.
lette/matite le conclusioni del Pi
fre( A”,4L c4:fi-ilv: ‘ i , Dfro

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 14.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro
rigettava l’appello proposto da VETRANO NICOLA avverso l’ordinanza emessa il
10.10.2012 dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, con la quale, ai sensi
dell’art. 103 c.p., il predetto è stato dichiarato delinquente abituale e
contestualmente è stata applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro per
la durata minima di due anni.
Riportati in sintesi i motivi d’appello dedotti dal Vetrano (insussistenza di

intempestività della pronuncia, rispetto a un fine pena previsto nell’anno 2017)
e premessi i presupposti in base ai quali il Magistrato di sorveglianza può
pronunciare la dichiarazione di abitualità nel delitto, il Tribunale di sorveglianza
ha osservato che gli esiti dell’osservazione scientifica della personalità del
detenuto non consentivano di ritenere neutralizzati gli elementi indizianti dai
quali si poteva desumere la pericolosità sociale del Vetrano, il quale dal 1997,
indifferente al subìto avviso orale, aveva commesso reati di elevato spessore
criminale, dai quali ricavava proventi illeciti che utilizzava per vivere.
La sola regolarità comportamentale – neppure totale, essendo stato deferito
all’autorità giudiziaria per partecipazione ad una rissa – senza segnali concreti
di un processo di revisione non era, secondo il Tribunale di sorveglianza,
sufficiente per ritenere venuta meno la pervicacia delittuosa manifestata in
stato di libertà.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Vetrano
Nicola, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale.
Il Tribunale di sorveglianza si era limitato a considerare i precedenti penali,
senza indicare gli elementi dai quali si dovrebbe desumere l’attuale pericolosità
e senza considerare il positivo percorso carcerario intrapreso da lungo tempo
dal ricorrente.
Essendo in corso l’espiazione della pena, dovevano essere considerati con
attenzione gli esiti dell’opera di risocializzazione del trattamento carcerario sul
ricorrente che, per aver fornito prove di un totale cambiamento, era stato
ritenuto pronto per essere adibito al lavoro esterno.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere richiamato il contenuto di alcune
sentenze di questa Corte nella materia de qua, ha indicato solo in modo
generico le ragioni per le quali doveva essere confermato il giudizio di attuale
pericolosità espresso dal Magistrato di sorveglianza, senza considerare, con il

un’attuale pericolosità, tenuto conto del positivo e lungo percorso carcerario, e

dovuto approfondimento, i risultati del trattamento nel non breve periodo di
detenzione subito dal Vetrano.
Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che il predetto ha commesso dal 1997
reati non colposi di elevato spessore criminale, dal provento dei quali, non
risultando che avesse svolto alcuna onesta e stabile attività lavorativa, avrebbe
tratto i mezzi per vivere.
Non si specifica nell’ordinanza impugnata né la tipologia né il numero né la
frequenza dei delitti in questione, e neppure si precisano il genere di vita del

quali si è ritenuto che il predetto fosse dedito al delitto.
Essendo stata ritenuta l’abitualità nel delitto ai sensi dell’art. 103 c.p., doveva
invece essere data una indicazione specifica degli elementi posti a fondamento
della ritenuta abitualità nel delitto, precisando le ragioni in base alle quali la
pericolosità doveva essere ritenuta anche attualmente sussistente, nonostante
il periodo di carcerazione subito.
Dagli atti sottoposti a questa Corte risulta che il Vetrano è detenuto dal
17.1.2009 in espiazione di pena per il delitto di estorsione, del quale non è
precisata la data di commissione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del giudizio di attuale
pericolosità (specie dopo un lungo periodo di detenzione), devono essere
esaminati in modo approfondito i risultati dell’osservazione del comportamento
del detenuto e delle sue reazione al trattamento riabilitativo registrate nel corso
del suddetto periodo.
Anche su questo aspetto l’ordinanza impugnata appare generica e meramente
assertiva, senza indicazione degli elementi concreti dai quali è stato desunto il
perdurare della pericolosità sociale del Vetrano, essendosi il Tribunale di
sorveglianza limitato ad affermare che la regolare condotta (salvo un episodio
di partecipazione ad una rissa) non era sufficiente ad attestare una profonda
autocritica ed un avviato processo di revisione della precedente condotta.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in Roma in data 7 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Vetrano e gli elementi e le circostanze, desunte dall’art. 133 c.p., in base ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA