Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50651 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50651 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEDDA MICHELE N. IL 05/05/1978
avverso la sentenza n. 21693/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/11/2015
FATTO E DIRITTO
Il 19/12/2014, il Gup del Tribunale di Brescia pronunciava sentenza ex art. 444 del
codice di rito nei confronti di Michele Medda, imputato per varie ipotesi di bancarotta. Il
difensore del Medda propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 129
cod. proc. pen., per non essere state evidenziate le ragioni della insussistenza di cause di
proscioglimento: ciò, in particolare, quanto all’addebito di avere distratto risorse della
società fallita (la “Immobiliare Bella Vista di Medda Michele”) con riguardo alla cessione di
leasing immobiliare, che non era provato costituissero una risorsa
economica, piuttosto che un obiettivo onere, in ragione dell’entità dei ratei ancora da
onorare.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che la motivazione contratta, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve solo dare
contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di cause di
proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi che il
giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato.
In particolare, l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito si fonda su
un complessivo richiamo agli atti processuali (ivi comprese le varie relazioni presentate
dal curatore fallimentare); in tal modo, appare ampiamente soddisfatto lo
standard
motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082). E’ peraltro significativo rilevare che, secondo
l’ipotesi accusatoria, le cessioni dei contratti di
leasing di cui sopra avvennero nei
confronti della stessa società – comunque riferibile al Medda – che ebbe a beneficiare
della distrazione di un ramo di azienda e di attrezzature varie già riferibili alla fallita, il
che esclude ex se, già sul piano logico, l’assunto che si potesse trattare di operazioni
favorevoli alla cedente.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del ricorrente
medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della
Cassa delle Ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente stabilita in
ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
sei contratti di
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2015.