Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50651 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50651 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TANGO ANTONINO N. IL 19/05/1962
avverso l’ordinanza n. 60/2011 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ak:
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Uditi difensor Avv..

4

,

Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto

I..

Con ordinanza del 16.11.2012 il Tribunale di Napoli, in composizione

monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da
TANGO Antonio, diretta ad ottenere il riconoscimento del regime del reato continuato, in
ragione della distanza temporale tra i fatti e della disomogeneità delle azioni.

prevenuto per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e
processuali ed in particolare degli artt. 125, 671 cod.proc.pen., 81 cod.pen., nonchè vizio
di motivazione e/o manifesta illogicità: vien fatto di rilevare che era stata messa in
evidenza la condizione di tossicodipendenza dell’istante a far data dal 1994, comprovata
da idonea documentazione, ma che sul punto non è intervenuta alcuna motivazione; non
solo, ma il rigetto è stato fondato su profili che non furono sollevati dalla difesa e
comunque che sono stati valutati in modo del tutto sommario. In particolare è stato
rilevato che i fatti si collocano in un arco temporale non lungo, che va dal marzo 2006 al
maggio 2007, che furono commessi unicamente al fine di procurarsi denaro per
mantenere la tossicomania e poter saldare i debiti contratti con gli spacciatori, che si
trattò di condotte tutte riconducibili alla violazione dell’art. 73 dpr 309/90.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza con rinvio.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, così come richiesto dal Procuratore
Generale.
L’ordinanza impugnata non ha approfonditamente esaminato le sentenze cui si
ha riguardo; è stato valorizzato il dato della disomogeneità dei reati per cui
intervennero le tre condanne, laddove due furono pronunciate per violazione art. 73
dpr 309/90 ed una terza per il reato di furto. Ma il profilo su cui l’ordinanza è
davvero carente è quello della mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza
addotto dall’interessato quale collante tra le varie azioni, indicato come causale
della stimolazione a delinquere per la realizzazione dell’obiettivo finalistico di
procacciarsi il denaro utile all’acquisto della sostanza stupefacente. Sul punto
manca del tutto la motivazione, con evidente realizzazione del vizio denunciato.
L’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame ad altro gip del
Tribunale di Napoli, in ossequio alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, in
data 3.7.2013, n. 183 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34
c. 1 e 623 c. 1 lett. a) cod.proc.pen., nella parte in cui non prevedono che non
2

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del

possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento, il giudice che ha
pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della
richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai
sensi dell’art. 671 cod.proc.pen.

p.q.m.

del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, addì 16 Ottobre 2013.

Annullaijselia-r-m9>ll’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altro gip

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