Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50649 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50649 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BILOTTA PIER PAOLO N. IL 29/11/1975
avverso la sentenza n. 578/2010 TRIBUNALE di ISERNIA, del
13/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Bilotta Pier Paolo, per il reato di furto
pluriaggravato la pena concordata con la Pubblica Accusa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi
dell’articolo 129 cod.proc.pen. ed alla qualificazione giuridica dell’ascritto reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per eccessività della pena
(peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in linea con
il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di
inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. H
21 maggio 2003 n. 27930);
– che la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento per
denunciare l’erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo ad
interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (v. la
citata, Cass. Sez. Un. 19 gennaio 2000 n. 5), le quali hanno statuito che con il
ricorso per cassazione può essere denunciata l’erronea qualificazione del fatto
come prospettata dalle parti e recepita dal Giudice, e ciò perché è lo stesso
articolo 444 cod.proc.pen., comma 2, ad imporre siffatto controllo, funzionale ad
1

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e un difetto di

evitare che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, proprio
in considerazione della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo
affidato al Giudice, la giurisprudenza ritiene che l’impugnabilità per l’erronea
qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata
dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione
originariamente delineata dal solo pubblico ministero sia anch’essa

è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste
realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati,
sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti
margini di opinabilità: l’errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta
valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale
trattativa sul nomen iuris”, ma non in presenza di una qualificazione che presenti
oggettivi margini di opinabilità (tra le tante v. Cass. Sez. Sez. IV 11 marzo 2010
n. 10692 e Sez. VI 27 novembre 2012 n. 15009);
– che, in ogni caso, deve riconoscersi la correttezza del controllo operato
dal Giudice del patteggiamento, controllo che in questa sede deve essere
valutato in rapporto allo stato degli atti del procedimento al momento
dell’accordo tra le parti come risultante dalla stessa sentenza impugnata. In sede
di legittimità la verifica dell’osservanza della previsione contenuta nell’articolo
444 cod.proc.pen., comma 2 avviene esclusivamente sulla base dei capi di
imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel
ricorso, non potendo certo spingersi la Corte ad esaminare gli atti del
procedimento o i documenti estranei ad esso;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 20 novembre 2015
Il Co3
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manifestamente erronea. Quindi, la ricorribilità della sentenza di patteggiamento

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