Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50649 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50649 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO EGIDIO ANTONIO N. IL 13/11/1961
avverso l’ordinanza n. 487/2012 TRIBUNALE di FIRENZE, del
28/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
to
QLa
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

1

Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 28.1.2013 il Tribunale di Firenze, in composizione

monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata da
SANTORO Egidio di riconoscimento della disciplina del regime del reato continuato, tra i
fatti giudicati con sentenze Tribunale di Firenze 30.4.2009 e gip Tribunale di Firenze
24.3.2010, in ragione della contiguità temporale dei fatti e determinava la pena per il

puntualizzato che poiché era stata contestata e ritenuta la recidiva prevista dall’art. 99 c.
4 cod.pen., l’aumento per la continuazione non poteva essere inferiore ad un terzo della
pena stabilita per il reato più grave (per cui era stata inflitta la pena di sei anni, ridotta a
quattro anni per il rito), cosicchè l’aumento doveva essere stabilito in anni due.

2. Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione la difesa del
prevenuto, per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e
processuali: rileva la difesa che in sede di rideterminazione della pena all’esito del
riconoscimento del vincolo in executivis, non doveva essere osservato l’art. 81 c. 4
cod.pen quanto alla misura dell’aumento minimo di un terzo della pena base, poiché era
già stato operato dal giudice della cognizione nel determinare la pena per il reato
continuato di cui alla sentenza 24.3.2010 del gip di Firenze; il giudice a quo nel ritenersi
nuovamente vincolato dalla soglia dell’aumento minimo avrebbe duplicato l’applicazione
della norma, che andava invece applicata cumulativamente , con riferimento a tutti i
reati in continuazione. Secondo la difesa in sede di riconoscimento del vincolo della
continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc.pen., con le ulteriori violazioni già giudicate
con la sentenza 30.4.2009, il limite non avrebbe potuto operare, essendo comunque la
misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione per tutti

i reati satellite

superiore al limite minimo di legge, quale che sia l’aumento di pena, con conseguente
violazione anche dell’art. 666 c. 1 lett. e) cod.proc.pen.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, così come richiesto dal Procuratore
Generale, nei limiti sotto specificati.
Nel calcolare la pena per il reato continuato che è stato ritenuto, il Tribunale di
Firenze determinava la pena tenendo conto del disposto dell’art. 81 c. 4 cod.pen.,
cosicchè essendo stata inflitta per il reato più grave la pena di anni sei di reclusione,
posta a base del calcolo, l’aumento per i reati satellite veniva stabilito in anni due di

2

reato continuato in anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 1900 di multa. Veniva

reclusione. I giudici dell’esecuzione avevano opinato nel senso che, considerando che
con sentenza gip Tribunale di Firenze 24.3.2010, il Santoro era stato condannato alla
pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, – sulla base di un calcolo che partiva
dalla pena base di anni sei di reclusione, che veniva aumentata a titolo di continuazione
di due anni per la continuazione, con successiva riduzione di un terzo-, l’aumento per
l’unificazione dei reati già giudicati con la sentenza Tribunale di Firenze 30.4.2009,
doveva essere stabilito in anni due di reclusione.

assorbente e preliminare, è che nel rideterminare la pena per il reato continuato, il
Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del principio di diritto più volte affermato da
questa Corte, secondo cui il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla
rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con
sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod.
pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in
continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come
determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per
i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del
nuovo computo ( Sez. I, 13.10.2010, n. 38244, Rv 248299). Detta operazione il
Tribunale dovrà compierla in sede di rinvio, poiché la sentenza su cui è stata calcolata la
pena per il ritenuto reato continuato ( gip Tribunale di Firenze 24.3.2010) ha ad oggetto
reati già ritenuti in continuazione tra loro, cosicchè si impone lo scioglimento della
continuazione interna, l’individuazione del reato più grave, la determinazione di nuovi ed
autonomi aumenti per ciascun reato satellite (sia per quelli già ritenuti tali con la
sentenza menzionata, sia per quelli individuati in executivis ) ed all’esito di detta
operazione deve essere applicato ex novo il limite minimo di aumento previsto dall’art.
81 c. 4 cod.pen.
Quanto al metodo di calcolo, da effettuarsi in termini con la previsione normativa
dell’art. 81 c. 4 cod.pen., dovrà essere seguita la linea interpretativa già dispensata da
questa Corte (Sez. I, 13.1.2010, n. 5478, Rv 246116), secondo cui il limite minimo di
aumento della pena -in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con
quello più grave, già commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva
reiterata prevista dall’art. 99 c. 4 cod.pen.-, che non può essere inferiore ad un terzo
della pena stabilita per la violazione più grave, deve essere riferito all’aumento
complessivo per la continuazione, ma non alla misura di ciascun aumento successivo al
primo. Del resto, come è stato affermato in altro arresto ( Sez. feriale 4.9.2008, n.
37482 , Rv 241809) l’aumento della quantità di pena prevista ex art. 81 c. 4 cod.pen.
per i recidivi ex art. 99 c. 4 cod.pen. non può essere inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave , così intendendo che

“il limite minimo debba riferirsi

all’aumento complessivo per la continuazione, come peraltro all’aumento complessivo fa

Il percorso seguito non è corretto: il punto da cui si deve partire, avente carattere

sicuramente riferimento il limite massimo (triplo della pena inflitta che dovrebbe
infliggersi per la violazione più grave) previsto in caso di concorso formale o di reato
continuato dai primi due commi dell’art. 81 cod.pen.”

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze,
in diversa composizione, in ossequio alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, in
data 3.7.2013, n. 183 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 c. 1 e

partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento, il giudice che ha pronunciato o
concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione
in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671
cod.proc.pen.

p.q.m.
Annulla beza-titalàcl l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, addì 16 Ottobre 2013.

623 c. 1 lett. a) cod.proc.pen., nella parte in cui non prevedono che non possa

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