Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50648 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50648 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALA GIANLUIGI N. IL 18/05/1963
avverso l’ordinanza n. 415/2010 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
07/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/st-ntite le conclusioni del PG Dott. goli,AL

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.11.2012 il Giudice di pace di Roma , in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Pala
Gianluigi di dichiarare non esecutiva per nullità della notificazione la
sentenza emessa il 18.3.2010 dal Giudice di pace di Roma, che lo aveva
condannato alla multa di euro 1.000 per il reato di ingiurie in danno di tre
agenti della Polizia di Stato; rigettava la richiesta subordinata di

Avverso l’ordinanza Pala Gianluigi propone personalmente ricorso
per cassazione per i seguenti motivi: 1)il difensore di fiducia presso il cui
studio il ricorrente aveva eletto il domicilio non ha mai comunicato
all’interessato l’avvenuta notificazione della sentenza contumaciale, con
l’inevitabile spirare del termine per l’impugnazione; 2) dopo
l’espletamento della procedura di correzione dell’errore materiale
contenuto nella sentenza (recante l’indicazione del nominativo
dell’imputato Pala Gianluca in luogo del corretto nominativo Pala
Gianluigi) il giudice avrebbe dovuto procedere a nuova notificazione
dell’estratto contumaciale della sentenza riportante l’annotazione della
avvenuta correzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.L’esistenza di un rapporto di difesa di tipo fiduciario, con elezione
di domicilio presso il medesimo difensore di fiducia, costituisce
circostanza idonea a garantire la effettiva conoscenza del procedimento e
del provvedimento conclusivo rappresentato dalla sentenza emessa in
contumacia, con conseguente esclusione del diritto alla restituzione nel
termine per l’impugnazione previsto dall’art.175 comma 2 cod.proc.pen..
(conforme Sez. 6, n. 22247 del 04/02/2011, Tanzi, Rv. 250054).
La asserita negligenza del difensore nel proporre impugnazione non
integra alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la
restituzione nel termine per l’impugnazione. (conformi da ultimo Sez. 4,
n. 31408 del 09/05/2013, Meo, Rv. 255952; Sez. 4, n. 20655 del
14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072).
2.

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rimessione in termine per interporre appello.

2.Premesso che non si è verificato alcun errore di persona nella
identificazione dell’imputato, ma un semplice errore di trascrizione, nella
intestazione della sentenza, del nome proprio dell’imputato (Gianluca in
luogo di Gianluigi, ferme restando per il resto le generalità indicate), si
rileva che il giudice ha legittimamente esperito la procedura di correzione
dell’errore materiale prevista dall’art.130 cod.proc.pen., dando rituale
avviso all’imputato ed al suo difensore di fiducia che hanno prestato

legittimità della correzione delle generalità del condannato nelle forme
previste dall’art.130 cod.proc.pen. è stata ritenuta da Sez. 1, n. 13564
del 22/01/2009 – dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243435).
Nessuna disposizione prevede che, dopo l’annotazione della
correzione dell’errore materiale sull’originale della sentenza contumaciale,
occorra procedere ad una seconda notificazione dell’estratto della
sentenza recante la correzione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
spese processuali.
Così deciso in Roma il 16.10.2013.

al pagamento delle

acquiescenza all’ordinanza di correzione non impugnandola. (La

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