Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50647 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50647 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAUGERI VITTORIO N. IL 10/05/1967
avverso l’ordinanza n. 4483/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 04/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/serrtite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 4.12.2012 il Tribunale di sorveglianza di
Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Maugeri
Vittorio avverso il decreto con il quale, in data 4.6.2012, il
Magistrato di sorveglianza della medesima sede aveva rigettato
l’istanza di remissione del debito proposta dal reclamante perché
intempestiva, dappoichè depositata oltre il decimo giorno previsto a
pena di decadenza dall’art. 69-bis 0.P..
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato,
assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità sotto
plurimi profili.
Denuncia in primis la difesa ricorrente che l’impugnazione del
provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato erroneamente
qualificato dal tribunale quale reclamo e non come ricorso per
cassazione giacchè non reclamabile il decreto di prime cure ma
soltanto impugnabile con ricorso di legittimità.
Denuncia altresì la difesa ricorrente che, ancora erroneamente, è
stato indicato il termine di giorni dieci per l’utile impugnazione del
provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza, posto che al
caso di specie trova applicazione il termine di giorni quindici di cui
all’art. 585 co. 1 lett. a) c.p.p., termine nel caso concrete ris e e t.to.
L’ultima notifica utile dell’atto in parola, infatti, risulta ntilaisii-í’í
17 giugno 2012, sicchè, argomenta il difensore, la proposizi e del
ricorso il 2 luglio successivo è avvenuta allo scadere del
quindicesimo giorno.
Rileva infine la difesa ricorrente che il magistrato di sorveglianza
ha deliberato de plano in assenza di contraddittorio, di guisa che il
decreto reso da detta autorità va annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti al giudice territoriale.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede conveniva con la
difesa in ordine alla qualificazione della impugnazione avverso il
decreto del giudice di prime cure, ma insisteva sulla intempestività
della medesima dappoichè depositata oltre il quindicesimo giorno
dalla notifica dell’atto, notifica avvenuta il 12 giugno 2012 e non
già, come difensivamente sostenuto, il 1 giugno 2012.
Con memoria difensiva la difesa istante ha replicato alle
conclusioni del rappresentante della pubblica accusa, insistendo
nelle ragioni già innanzi espresse.

1

3. Vanno integralmente accolte le conclusioni del P.G..
Ed invero l’atto qualificato come reclamo dal tribunale tale non è,
venendosi in ipotesi di atto ricorribile per cassazione e non
reelamabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 cc.). I e
(66 co. 6 c.p.p.; 51 tpri ojt4
Tanto premesso, in accoglimento del ricorso in esame deve essere
(iassata senza rinvio l’ordinanza del tribunale.
Ritenuto pertanto correttamente l’impugnazione avverso il decreto
di prime cure alla stregua di ricorso di legittimità, osserva i!
Collegio che di essa (impugnazione) va dichiarata ,
inammissibilità perché intempestiva.
11 decreto in parola. è stato infatti notificato in data I I giaano 2()
all’interessato e il giorno successivo al suo difensore di iiducia, di
guisa che il – tuba.’ esimo •nom utile per la presentazione dei
– Lr2.1″er.”:—
• uto i l
ricorso di legittimit ià*,
giugno successivo
l’impugnazione per cassazione è stata depositata il 2 luglio 2012.
Opina in contrario la difesa ricorrente che in realtà la notificazione
al difensore è avvenuta soltanto il 17 giugno, giacché non chiara la
indicazione della data sull’atto consegnato al difensore tnedesimo.
trattasi di tesi manifestamente infondata giacche sufficientemente
chiara la indicazione del 12 e non già del 17 nell’atto oriHriale
fttestante la notificazione ed improbabile che il di . fensore stesso
abbia potuto equivocare sulla data di ricezione dell’atto noti tic3togli
e cioè sul fatto materiale della consegna dell’atto medesimo,
li ricorso va pertanto dichiarato
pei- le spese .processuali posto che il ricorso è stato cian
accolto nei rilievi e nelle censure procedimentaii.
,

.

F. M.

la Corte, annulla senza rinvio I provvedimento impugnato e
dificato reclamo come ricorso, lo dichiara inammissibile,
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2013
11 Presidente
lì cons. est.

(

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