Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50646 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50646 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMAGNOLI IVANO N. IL 15/05/1962
avverso l’ordinanza n. 7214/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
1…2- f1,,1′ c:9-L,9
lette/sentite le conclusioni del PG Datt. ok,-.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 14.12.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma

rigettava la richiesta di affidamento ai servizi sociali avanzata da ROMAGNOLI
Ivano, in espiazione della pena di anni cinque, mesi tre e giorni quindici di
reclusione , per il reato di cui all’art. 73 dpr 309/90, con scadenza il 14.2.2014,
mentre gli concedeva la misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 lett.

particolare il tribunale ripercorreva l’iter detentivo del prevenuto, sottolineando
come mentre era in corso il procedimento di sorveglianza per la prosecuzione
provvisoria della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, il Romagnoli
era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare, per reati commessi in
epoca precedente al percorso riabilitativo già intrapreso; riferiva dell’evoluzione
della malattia che seguì ad un tentativo di suicidio, del ricovero in ospedale, della
dimissione e dell’ammissione al regime domiciliare. Veniva sottolineato altresì che il
medesimo era stato ritenuto partecipe di associazione diretta alla diffusione dello
stupefacente, risultava aver avuto contatti con i vertici di pericolose compagini
associative, con referenti esteri, il che impediva di ammettere il prevenuto
all’affidamento ai servizi sociali; veniva quindi disposta la misura della detenzione
domiciliare, ma con prescrizioni rigorose anche in ragione del fatto che presso la
sua residenza egli ebbe a svolgere l’attività illecita di spaccio.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del

prevenuto per dedurre travisamento della prova, mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione con riferimento agli artt. 125 , 273, 275, 299,
649,666 cod.proc.pen. e 47 OP: veniva fatto presente che l’ordinanza custodiale
era stata annullata dalla cassazione sotto il profilo delle esigenze cautelari, non più
ravvisabili, avendosi riguardo a fatti del 2009 e valutato il fatto che il Romagnoli era
passato attraverso la positiva conclusione di un programma terapeutico volto a
risolvere problematiche risalenti di tossicomania, circostanza questa che avrebbe
dovuto portare il tribunale di sorveglianza ad adottare la misura più liberale che
era stata richiesta. Si sarebbe omesso di valutare : 1) che dal 2009 il ricorrente
ebbe ad uniformarsi alle prescrizioni a lui imposte, svolse attività lavorativa e curò
gli interessi familiari; 2) che era già stato ammesso provvisoriamente dal
magistrato di sorveglianza di Roma alla misura dell’affidamento in prova e che
l’esito non fu favorevole, solo perchè era stata notificata l’ordinanza di custodia
cautelare; 3) che prima ancora che il tribunale di sorveglianza intervenisse, era
stata annullata dalla cassazione l’ordinanza di custodia cautelare e che
successivamente il tribunale in sede di rinvio aveva concluso sull’insussistenza di

2

c) per la durata della pena da eseguire, in ragione delle sue condizioni di salute. In

profili cautelari; 4) che il Romagnoli aveva portato a termine un programma
riabilitativo risalente a quattro anni addietro e che già da tempo era stato
sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, senza dare adito a rilievi; 5) che i
reati pei quali era stata emessa la misura cautelare erano risalenti e precedenti
all’intrapresa del percorso rieducativo. Veniva rilevato infine che la valutazione
negativa operata dal tribunale non venne effettuata sulla base delle attuali
condizioni del soggetto, bensì in base all’osservazione investigativa risalente nel

3.11 Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Le carenza motivazionali che sono state lamentate non sono apprezzabili,
avendo operato il tribunale di sorveglianza in applicazione del principio della
gradualità del trattamento, più volte affermato da questa Corte, dando ragione
della non adeguatezza, rebus sic stantibus, della misura alternativa più ampia che
era stata richiesta. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari,
pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale
apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio
stesso del trattamento penitenziario e vale particolarmente quando il reato
commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della
verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.
La misura che è stata dispostakalorizza le attuali e concrete opportunità di
prosecuzione di un processo di restituzione ad un onesto stile di vita
dell’interessato, salvaguardando però anche le ragioni di tutela della collettività, che
sono state adeguatamente evidenziate nel provvedimento impugnato (v. da ultimo
Sez. I, 4.2.2011, n. 20551, RV 250231). I giudici a quibus hanno infatti dato conto
del complesso iter di esecuzione seguito dal prevenuto, già ammesso alla misura
dell’affidamento terapeutico, non contestando affatto i profili positivi valorizzati
dalla difesa, ma neppure sottovalutando la portata della misura cautelare
sopraggiunta che dava conto dell’operatività del prevenuto su un fronte associativo
di spessore, operante in Roma, presso la casa di via Pisana di abitazione
dell’interessato, misura che disvelava un materiale investigativo da cui risultava
un profilo criminogeno del Romagnoli di maggiore portata, rispetto a quello che era
stato valutato dal Tribunale al momento in cui, nel 2010, lo ebbe ad ammettere
alla misura dell’affidamento in prova la servizio sociale. Il percorso argomentativo
dei giudici a quibus è ineccepibile, ben potendo essere valorizzato un compendio

tempo.

disvelatosi solo successivamente all’intervento del Tribunale di sorveglianza, che
aveva ammesso l’interessato a misura alternativa di massima apertura; seppure
vadano sicuramente valorizzati gli sforzi intrapresi dal ricorrente, non possono
essere trascurati i riferimenti alla gravità dei reati commessi o ai precedenti
giudiziari emersi in una fase successiva, soprattutto quando siano di così rilevante
impatto criminogeno.
La misura adottata, risponde ad una logica di adeguato e graduale reinserimento

criminale e della conseguente necessità di un trattamento rieducativo che allo stato
-mutato rispetto alla precedente pronuncia- tenga conto delle esigenze di
prevenzione; nessuna seria censura è avanzabile quanto alla correttezza del
percorso argomentativo seguito ,-per nulla viziato da travisamento delle emergenze
disponibili; se non a costo di contestare il merito delle scelte operate.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 16 Ottobre 2013.

del prevenuto nel contesto sociale e lavorativo, tenendo conto del suo passato

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