Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50645 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50645 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALUSTRI VITTORIO N. IL 02/03/1972
avverso la sentenza n. 694/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/11/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Salustri Vittorio per il reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
alla eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la quantificazione della
pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto
allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in
maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del
Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen.
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 novembre 2015.
l’imputato, personalmente, denunciando una mancanza di motivazione in merito