Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50644 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50644 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASTORE ANTONIO N. IL 16/12/1962
avverso l’ordinanza n. 1192/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 02/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
-7,.; re. 0\id2.
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

4

A; C.91.>-0

Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 2.10.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava
l’istanza avanzata da PASTORE Antonio (in espiazione della pena di anni quattro e giorni
ventidue di reclusione, oltre a mesi due e giorni 22 di arresto) e diretta ad ottenere
l’affidamento terapeutico al servizio sociale, sul presupposto che il prevenuto già
sottoposto a programmi ambulatoriali negli anni precedenti, con frequenti ricadute

palese strumentalizzazione del suo stato di tossicodipendenza che non ebbe mai a
risolvere con programmi ambulatoriali. Veniva sottolineato che già nel 2002 il prevenuto
aveva conseguito l’ammissione all’affidamento terapeutico, ma che la misura gli era
stata revocata nel 2005, per fatto colpevole; veniva aggiunto che la sua personalità era
connotata da tratti di pericolosità sociale, atteso che il predetto era gravato da plurimi
precedenti penali e registrava ben dodici carichi pendenti, tra cui reati di violazione dpr
309/90 e violazioni alle prescrizioni di sorveglianza speciale.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del
prevenuto per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali,
previste a pena di nullità: all’udienza del 2.10.2012 non venne accolta l’istanza di
differimento dell’udienza a seguito del ricovero nell’ospedale di Bisceglie del ricorrente,
che in condizioni di libertà, a seguito di sospensione dell’ordine di carcerazione, fu
impossibilitato a presenziare all’udienza e fu impossibilitato di rappresentare per iscritto
la sua volontà ad essere presente. Secondo la difesa, doveva essere considerato che
all’interessato, trovatosi in situazione di emergenza, andava salvaguardato il diritto di
difesa, ben potendosi desumere per facta concludentia

la volontà di partecipare

all’udienza. Per le modalità dell’impedimento e per il tipo di patologia che ha impedito al
Pastore di partecipare, ben potevasi desumere l’inequivoca manifestazione della volontà
del ricorrente a partecipare all’udienza. Il non aver ritenuto una situazione di concreto
impedimento ha prodotto un vizio di nullità assoluta nella procedura seguita.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto
Il ricorso, basato su un unico motivo di ordine procedurale, è fondato e deve
esser accolto.
Avendosi riguardo ad eccezione di carattere procedurale questa Corte ha accesso
agli atti, ai fini dell’accertamento dell’ error in procedendo, potendo compiere l’esame

2.

nell’uso dello stupefacente, si sarebbe ripresentato nel marzo 2012 mostrando una

diretto dei relativi atti processuali (Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro; Cass.
Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli): all’esito di tale operazione emerge infatti che il
ricorrente aveva fatto pervenire al Tribunale di Sorveglianza un’attestazione di
ricovero in data 1.10.2012, presso l’ospedale di Bisceglie, reparto delle malattie
infettive. Tale attestazione valeva come prova del legittimo impedimento a comparire
all’udienza del giorno successivo. Il Tribunale peraltro rigettava l’istanza sul
presupposto che l’interessato non aveva manifestato la volontà di comparire all’udienza,

all’istante che si trovi detenuto, per il quale occorre disporre la traduzione, ragion per
cui viene pretesa la previa richiesta dell’interessato di essere sentito personalmente.
Così non è quando, come nel caso di specie, il condannato si trovi in stato di libertà (
Sez. I, 19.11.2008, n. 45475, RV 242068). Tale principio è stato successivamente
ribadito, con l’esplicita affermazione che nel procedimento di sorveglianza il legittimo
impedimento dell’interessato assume rilevanza qualora questi sia detenuto, a condizione
che abbia preventivamente richiesto di essere personalmente sentito, mentre se
l’interessato è in stato di libertà (come lo era il Pastore) il Tribunale di sorveglianza è
tenuto a prendere in considerazione il legittimo impedimento addotto e disporre il
rinvio dell’udienza, pena la nullità della stessa e dei provvedimenti che in esito
all’udienza vengano adottati (Sez. I, 9.6.2009, n. 26478, Rv 244037). Il
provvedimento impugnato è stato assunto a conclusione di udienza a cui non ebbe a
partecipare l’interessato, che aveva dato conto del suo legittimo impedimento,
rappresentato dal ricovero in struttura ospedaliera pubblica, reparto malattie infettive, il
che doveva portare ad opinare che la degenza fosse necessaria e non meramente
strumentale; in ogni caso il tribunale tse mai avesse dubitato della necessità del ricovero,
avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti ritenuti necessari. Nella procedura seguita il
Tribunale si è quindi allontanato dai principi di diritti suindicati, che questo Collegio
intende riaffermare, incorrendo nella nullità eccepita dalla difesa,

ragion per cui

l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame

al tribunale di

Sorveglianza di Bari.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Bari.
Così deciso in Ro a, addì 16 Ottobre 2013.

secondo il paradigma declinato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione

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