Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50643 del 16/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 50643 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIPRIANO PASQUALE N. IL 17/02/1963
avverso l’ordinanza n. 740/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. —
1

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22.8.2012 la Corte di appello di Milano rigettava la
l’istanza, proposta a norma dell’art.175 cod.proc.pen. da Cipriano
Pasquale, per la restituzione nel termine per proporre appello avverso la
sentenza contumaciale emessa il 1.2.2011 dal Tribunale di Monza, che lo
condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i

per caso fortuito o forza maggiore avendo dovuto forzatamente
abbandonare il proprio domicilio per un sopravvenuto arresto; la
sentenza contumaciale, anche se notificata con i crismi di legge è nulla
per non aver potuto l’interessato partecipare scientemente al processo in
ragione della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, a
sanare la quale non vale la regolarità formale della notifica dell’estratto
contumaciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Secondo quanto riferito nello stesso provvedimento impugnato,
l’estratto della sentenza contumaciale di condanna , a seguito di
irreperibilità del condannato presso il domicilio dichiarato, è stata
notificata a norma dell’art.161 comma 4 cod.proc.pen. presso il
difensore che, dalla relata di notifica del 20.2.2012, si individua in un
difensore nominato d’ufficio.
L’art.175 comma 2 cod.proc.pen. configura, in favore dell’imputato
contumace, una presunzione relativa di non conoscenza del procedimento
ovvero del provvedimento rappresentato dalla sentenza contumaciale di
condanna. Ne consegue che, per superare la presunzione di non
conoscenza stabilita dall’art.175 comma 2 cod.proc.pen., è necessario
che siano acquisiti elementi idonei a dimostrare che il condannato in
contumacia ha avuto la concorrente conoscenza sia del procedimento
instaurato a suo carico, sia del conclusivo provvedimento contumaciale
di condanna. In altri termini la mancanza di elementi sintomatici della
conoscenza della sentenza contumaciale, con conseguente volontarietà
della rinuncia all’impugnazione, legittima la restituzione nel termine per

\zsl\
i

seguenti motivi: il condannato non ha avuto conoscenza della sentenza

impugnare anche nel caso in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del
relativo procedimento.
Nel caso in esame la Corte di appello ha allegato una circostanza
(comunicazione del 7.9.2009 da parte dell’originario difensore di fiducia
di rinuncia al mandato per “divergenze di linea difensiva da tenere”)
certamente indicativa della conoscenza del procedimento penale; tuttavia
ha considerato elemento dimostrativo della conoscenza della sentenza

difensore di ufficio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di restituzione nel
termine, la notifica della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio,
eseguita ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. ovvero ai sensi dell’art.161
comma 4 cod.proc.pen. , non è idonea a dimostrarne la certa ed effettiva
conoscenza da parte dell’imputato, qualora la stessa non sia desumibile
“aliunde”, ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a
rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo
rapporto professionale, analogo a quello discendente dalla nomina
fiduciaria (in tal senso Sez. 6, n. 36465 del 16/07/2008, Cappelli, Rv.
241259; Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, Del Duca, Rv. 242535).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con
rinvio al giudice dell’esecuzione perché proceda a nuovo esame
applicando la regola di diritto sopra indicata in ordine alla inidoneità della
sola notifica dell’estratto della sentenza al difensore di ufficio a
dimostrare la effettiva conoscenza del provvedimento da parte
dell’imputato contumace ai sensi dell’art.175 comma 2 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Milano.
Così deciso in Roma il 16.10.2013.

contumaciale l’avvenuta notificazione della stessa mediante consegna al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA