Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50642 del 20/11/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50642 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza n. 2086/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di IMPERIA, del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a A.A., per vari reati di falso, la pena
concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione;

l’imputata, personalmente, denunciando difetto di motivazione in ordine alla
mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen. e alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per eccessività della pena
(peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in linea con
il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di
inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. Il
21 maggio 2003 n. 27930);
– che, infine, nel dispositivo non risulta indicata alcuna condanna alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

P97

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

P. T. M.

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