Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50642 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50642 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATINI MASSIMO N. IL 15/05/1966
avverso il decreto n. 892/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA,
del 03/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ah:

Uditi difensor Avv.;

au.)2

Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 3.7.2012, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona,
dichiarava l’inammissibilità dell’istanza avanzata da CATINI Massimo (condannato alla
pena di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa, per il reato di furto), diretta ad
ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, in ragione del fatto che il prevenuto,
non ristretto in carcere, aveva omesso di fare la dichiarazione formale di elezione di

documentazione atta a dimostrare l’adeguatezza del programma ai fini del suo recupero.

2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del
prevenuto per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva la difesa che al momento
dell’emissione del decreto di inammissibilità non aveva presentato alcuna istanza di
ammissione a misura alternativa alla detenzione, né meno che meno istanza di
affidamento terapeutico, ai sensi dell’art. 94 dpr 309/90. Il medesimo aveva infatti
ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione il 6.7.2012, con il che avrebbe avuto facoltà
fino al 6.8.2012 per presentare istanza di misura alternativa; era stata invece presentata
molto tempo prima e cioè nel febbraio 2012, una memoria con cui la difesa aveva
segnalato alla Procura che il Catini era tossicodipendente, a mezzo della quale veniva
richiesta semplicemente la sospensione della esecuzione della pena detentiva cui si ha
riguardo.
3. Il Procuratore

Generale ha chiesto di annullare

senza rinvio il decreto

impugnato.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come rilevato dal Procuratore Generale, non risulta che il ricorrente abbia mai
interposto istanza al Tribunale di Sorveglianza per la concessione di misura alternativa
alla detenzione, avendo la difesa soltanto depositato una memoria all’ufficio del Pm
presso il tribunale di Ascoli Piceno, affinchè disponesse la sospensione ai sensi dell’art.
656 c.5 cod.proc.pen., in ragione delle condizioni di tossicodipendenza del condannato,
senza che venisse formulata alcuna istanza di misura alternativa: prova ne sia che la
decisione del Tribunale cadde il 3.7.2012, ben prima della notifica dell’ordine di
esecuzione e del relativo decreto di sospensione, che intervenne il 6.7.2012 e che
quindi dava all’interessato un periodo di trenta giorni utili per formulare istanza di
misure alternative alla detenzione, termine che scadeva il 6.8.2012. Dunque l’intervento

2

domicilio come previsto dall’art. 677 cod.proc.pen. e che non era stata allegata

del Tribunale di Sorveglianza è stato del tutto intempestivo, con il che il provvedimento
impugnato deve essere annullato senza rinvio.

p.q.m.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, addì 16 Ottobre 2013.

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