Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50641 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50641 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMONETTO LUCA N. IL 06/03/1966
avverso la sentenza n. 1245/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/11/2015
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Simonetto Luca per
il reato di furto pluriaggravato;
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica
in merito alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4
cod.pen. nonché al mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, con riguardo al
diniego della concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen.,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa la necessità di dover mutare il costante e
pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di legittimità; la Corte
territoriale ha, infatti, congruamente motivato sulla esistenza o meno del danno
di speciale tenuità, in considerazione non soltanto del valore in sé del bene
sottratto (una motocicletta) ma, altresì, dei danni cagionati per la commissione
dell’ascritto reato (v. Cass. Sez. II 13 maggio 2010 n. 21014);
– che, del pari, la Corte territoriale ha logicamente e congruamente
motivato in merito all’impossibilità di affermare la prevalenza delle attenuanti
generiche sulle contestate aggravanti per cui tale motivazione sfugge al
sindacato di legittimità di questa Corte;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
1
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende
Così deciso il 20 novembre 2015.