Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50641 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50641 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RYADNOV GLEB N. IL 26/02/1988
avverso l’ordinanza n. 393/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
20/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
letteMeFitite le conclusioni del PG Dott. (Alt
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/10/2013

4.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza

del

15.6.2009 emessa ai sensi dell’art.444

cod.proc.pen. il Tribunale di Roma applicava la pena di mesi otto di
reclusione a Ryadnov Gleb, imputato dei reati di rissa aggravata,
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie. Divenuta esecutiva la
sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
emetteva provvedimento di esecuzione pene concorrenti relativo alla

sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art.656 comma 5
cod.proc.pen.
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
decreto del 20.7.2012 dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione
proposto da Ryadnov Gleb con richiesta di dichiarare l’inesistenza della
notifica dell’ordine di carcerazione e per l’effetto dichiarare che il
condannato ha ancora titolo per richiedere la concessione di una delle
misure alternative alla detenzione , ovvero disporre la restituzione nel
termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art.175 cod.proc.pen.
Avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza il difensore
propone ricorso per cassazione deducendo che: l’ordine di carcerazione
non è mai stato notificato al ricorrente; l’istanza dell’interessato era
ammissibile poiché richiedeva di valutare l’inesistenza delle notifica del
titolo esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, l’ ordine di
esecuzione e relativo decreto di sospensione risultano notificati nel
domicilio eletto dal ricorrente presso lo studio del difensore avv. Sara
Palombieri a mani della segretaria addetta Paganini Giulia, con
conseguente perfezionamento della procedura prevista dall’art.656
cod.proc.pen.
2.il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza
in quanto manifestamente infondata per difetto dei requisiti di legge,
conformemente a quanto previsto dall’art.666 comma 2 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il

pena complessiva di anni 1 mesi 4 e gg.13 di reclusione, con contestuale

presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16.10.2013.

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