Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50639 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50639 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUADAGNO SALVATORE N. IL 29/04/1971
avverso la sentenza n. 3/2011 CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTE,
del 02/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in •ersona del Dott.
che ha concluso per i, N, h Ir 4. Q tese Aitofv-J;e,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. (0.) 0 (12,~) 2-0Q-4:(-Q–) <4.-e tVQ-- LAA‘e-ikkj
,e, k (1.a..A0 Lut \e-U-10 O LL r \ A.C~ , Data Udienza: 14/11/2013 r
- RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4.11.2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
di Udine dichiarava Guadagno Salvatore colpevole del reato previsto dagli
artt.575 e 577 cod.pen. perché, dopo avere gettato a terra la moglie Cerillo
Carmela, le stringeva il collo con le mani imprimendo movimenti di scuotimento
con urti sul pavimento e le comprimeva le vie aeree, cagionandone la morte per
soffocamento. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno del coniuge,
In Tavagnaccio il 25.4.2010. Per l'effetto, escluse le contestate aggravanti di condannava l'imputato alla pena di anni venti di reclusione.
La Corte di assise di appello di Trieste, in riforma della sentenza del giudice
di primo grado, riduceva la pena inflitta ad anni diciotto di reclusione.
Avverso la sentenza i difensori dell'imputato ricorrono in cassazione per i
seguenti motivi:1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno negato la concessione di
attenuanti generiche; 2) mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante
della provocazione;violazione, in relazione ad entrambe le circostanze attenuanti
richieste, del principio " al di là di ogni ragionevole dubbio" nella parte in cui il
giudice di merito pur possedendo la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato
con atteggiamento collaborativo non ha inteso darvi credito ed ha fondato la
negazione delle due attenuanti su una ricostruzione meramente soggettiva ed
emotiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1 giudici di merito hanno negato il riconoscimento di circostanze attenuanti
considerata l' irrilevanza della semplice incensuratezza e la mancanza di
ravvedimento per la gravissima azione compiuta; il giudice di appello ha inoltre
sottolineato la particolare intensità della volontà omicida desumibile dalla
modalità di strangolamento della moglie, compiuto a mani nude con una azione
violenta protratta per vari minuti (4-5 per la perdita di conoscenza e da 9 a 14
per il decesso, secondo il consulente tecnico del pubblico ministero;2-3 minuti
secondo il consulente tecnico della difesa), lasso temporale durante il quale
l'imputato, pur assistendo agli spasimi e alla agonia della moglie, non aveva
receduto dal proposito omicida.
La motivazione, priva di vizi logici, è giuridicamente corretta, facendo
riferimento alla irrilevanza della incensuratezza ai sensi dell'art.62 bis comma 3
cod.pen., nonché ai criteri di valutazione previsti dall'art.133 cod.pen., con aver agito per motivi futili e con crudeltà, ed applicata la diminuente per il rito, particolare riguardo alla intensità del dolo ed alla condotta dell'imputato
contemporanea e susseguente al reato.
2. Il giudice di merito ha motivato il diniego della circostanza attenuante di
aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui ( infedeltà coniugale
della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava
da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al
comportamento infedele della vittima; l'imputato da diverso tempo aveva
assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della moglie, la quale stata "metabolizzata" dall'imputato, che aveva accettato di partecipare ad un
incontro a scopo chiarificatore con la moglie e l'uomo con cui ella intratteneva
una relazione ( pag.12 sentenza di primo grado). Le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata, immuni da vizi logici, non sono in questa sede suscettibili di
ulteriori apprezzamenti in fatto.
A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
processuali.
Così deciso in Roma il 14.11.2013 al pagamento delle spese da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale; la situazione era