Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50637 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50637 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ILIEV VALERI ZHEL YAZKOV N. IL 15/10/1965
KLAYDZHIEV EVGENI N. IL 30/01/1977
avverso la sentenza n. 1648/2014 TRIBUNALE di NOVARA, del
22/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Iliev Valeri Zhelyazkov e Kalaydzhiev Evgeni,
per il reato di tentato furto aggravato la pena concordata con la Pubblica Accusa

ciascuno;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
entrambi gli imputati, personalmente, denunciando una violazione di legge
nascente dall’erronea qualificazione giuridica del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento per
denunciare l’erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo ad
interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (v. la
citata, Cass. Sez. Un. 19 gennaio 2000 n. 5), le quali hanno statuito che con il
ricorso per cassazione può essere denunciata l’erronea qualificazione del fatto
come prospettata dalle parti e recepita dal Giudice, e ciò perché è lo stesso
articolo 444 cod.proc.pen., comma 2, ad imporre siffatto controllo, funzionale ad
evitare che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, proprio
in considerazione della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo
affidato al Giudice, la giurisprudenza ritiene che l’impugnabilità per l’erronea
qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata
dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione
originariamente delineata dal solo Pubblico Ministero sia anch’essa
manifestamente erronea. Quindi, la ricorribilità della sentenza di patteggiamento
è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste
realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati,
sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti
margini di opinabilità: l’errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta
valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale
trattativa sul nomen iuris”, ma non in presenza di una qualificazione che presenti

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nella misura di mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 140,00 di multa

oggettivi margini di opinabilità (tra le tante v. Cass. Sez. Sez. IV 11 marzo 2010
n. 10692 e Sez. VI 27 novembre 2012 n. 15009).
– che in ogni caso, deve riconoscersi la correttezza del controllo operato
dal Giudice del patteggiamento, controllo che in questa sede deve essere
valutato in rapporto allo stato degli atti del procedimento al momento
dell’accordo tra le parti come risultante dalla stessa sentenza impugnata. In sede

444 cod.proc.pen., comma 2 avviene esclusivamente sulla base dei capi di
imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel
ricorso, non potendo certo spingersi la Corte ad esaminare gli atti del
procedimento o i documenti estranei ad esso.
– che nel caso di specie, non emerge alcun elemento per ritenere che si
sia trattato di qualificazioni manifestamente erronee;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del processuali e ciascuno della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

di legittimità la verifica dell’osservanza della previsione contenuta nell’articolo

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