Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50637 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50637 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPPACENA MARIA N. IL 04/06/1936
PAPPACENA MICHELINA N. IL 29/09/1938
PAPPACENA ANGELO N. IL 18/02/1951
avverso la sentenza n. 198/1999 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 06/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
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Udito il Procuratore Gener4le in persona del Dott. &tche ha concluso per A t A44.41ftvvrvvt 2r)- l-r CA la °WL. nA.001,-).,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 14/11/2013
RITENUTO IN FATTO
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna n.235 del 1997
veniva emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di Pappacena Maria ,
Pappacena Michelina e Pappacena Angelo, imputati del reato contravvenzionale
previsto dall’art.677 cod.pen. perché, quali comproprietari di un edificio che
presentava cedimenti nella scala di accesso al primo piano ed al relativo
parapetto, dai quali derivava pericolo alle persone, omettevano di provvedere ai
lavori necessari; commesso in Sarno fino al 18.8.1997. Con sentenza del
imputati colpevoli del reato previsto dall’art.677 ult. comma cod.pen.
condannandoli alla pena di euro 300 di ammenda ciascuno.
Avverso la sentenza il difensore ha proposto appello, convertito in ricorso
per cassazione, formulando i seguenti motivi:erronea valutazione della prova
testimoniale; incompletezza della prova relativa all’accertamento della proprietà
del fabbricato in capo agli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A
norma dell’art.609 comma 2 cod.proc.pen. questa Corte deve
preliminarmente, ed in via assorbente, rilevare d’ufficio la sussistenza ai sensi
dell’art.129 comma 1 cod.proc.pen. della causa di estinzione del reato costituita
dalla prescrizione della fattispecie contravvenzionale ( commessa il 18.8.1997),
intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 14.11.2013.
6.2.2012 il Giudice onorario del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava gli