Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50636 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50636 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHENG MINGDUI N. IL 05/06/1972
avverso la sentenza n. 4118/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo
grado con la quale Zheng Mingdui era stato condannato per aver introdotto nel
territorio dello Stato prodotti con marchi contraffatti, ai sensi dell’articolo 474

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando una mancanza di motivazione in merito
alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ascritto reato nonché alla mancata
derubricazione nella meno grave fattispecie di cui all’articolo 517 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei relativi motivi.
2. Quello previsto dalla norma ascritta è un reato di pericolo, per la cui
sussistenza è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare
confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, bensì alla loro
successiva utilizzazione (v. Cass. Sez. V 1 luglio 2009 n. 40170.)
Non ha rilievo, poi, nella specie se i marchi notori presenti sui beni in
possesso dell’imputato risultino o meno registrati, perchè comunque, anche in
sede di Unione europea, è illecito l’uso senza giusto motivo di un marchio
identico o simile ad altro notorio anteriore, usato per prodotti o servizi sia
omogenei o identici che diversi, allorchè al primo derivi un indebito vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del secondo e integri il rischio di confusione
quando il consumatore di riferimento, attratto proprio dalla identità o
somiglianza tra i segni, sia indotto erroneamente a ritenere che i prodotti o
servizi contrassegnati da entrambi i marchi abbiano la medesima origine
commerciale.
Deve, altresì, ribadirsi come compito del Giudice di legittimità nel
sindacato sui vizi della motivazione non sia quello di sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito, ma quello di stabilire se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente
risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole
1

cod.pen.

della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre.
Il che è quanto avvenuto nella specie.
3. Come correttamente affermato dalla Corte territoriale, sulla scorta
della costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. V 1 dicembre 2011
n. 12135), il reato di cui all’articolo 474 cod.pen., si riferisce ai prodotti recanti
marchi contraffatti, per tali intendendosi i segni distintivi delle ditte produttrici;

la messa in circolazione di prodotti dell’ingegno o di opere industriali recanti
marchi o segni distintivi atti a ingannare il compratore sull’origine, provenienza o
qualità dell’opera o del prodotto.
4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

mentre il reato ex articolo 517 cod.pen., a tutela dell’ordine economico, punisce

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