Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50636 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50636 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RONDINELLI GIUSEPPE N. IL 28/04/1978
avverso la sentenza n. 2152/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eek: 9-01-e/ 49– Ce/1M’
che ha concluso per ,e 4~~”,,y ■.^..vm‘ 1-nt)CQ2
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.6.2009 il Tribunale di Catanzaro dichiarava
Rondinelli Giuseppe colpevole dei reati di detenzione illegale di armi
comuni da sparo (un fucile moschetto, un fucile Spas calibro 12 marca
Franchi ed un fucile Ruger con cannocchiale di precisione), nonché di
detenzione di armi clandestine e ricettazione delle medesime armi prive
del numero di matricola. Per l’effetto, ritenuto più grave il reato di

lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa,
con applicazione dei doppi benefici.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7.7.2012,
confermava la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore propone ricorso
per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt.533,546 cod.proc.pen. e 27
Cost. in quanto “il ragionamento snocciolato schematicamente per punti è
di natura tipicamente ed evidentemente nomologico-deduttiva”: il dato
che Rondinelli andasse a pascolare con i propri animali nei terreni su cui
insiste il casolare in cui vennero rinvenute le armi non dimostra
l’esclusiva disponibilità in capo all’imputato del casolare de quo, con la
conseguenza che non può escludersi oltre ogni ragionevole dubbio
l’utilizzo da parte di terzi del casolare del ritrovamento; 2) reitera
l’eccezione di nullità dell’accertamento tecnico per violazione del diritto di
intervento della difesa previsto dall’art.360 cod.proc.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché
proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
1.11 giudice di merito ha escluso l’ipotesi alternativa prospettata
dalla difesa, ed ha affermato che le armi sequestrate erano nella
disponibilità del ricorrente perché rinvenute all’interno di un casolare
posto nei pressi dell’azienda agricola dell’imputato, che utilizzava i terreni
attigui ed il casolare per il pascolo degli animali e per le esigenze
connesse all’ attività agricola, richiamando in particolare le dichiarazioni
del teste Scicchitano, zio dell’imputato, il quale aveva affermato che il
casolare era in uso allo zio Giuseppe; ha inoltre evidenziato le parziali
ammissioni rese all’imputato.

ricettazione ed unificati i restanti reati sotto il vincolo della continuazione,

Le argomentazioni della Corte di appello sono prive di vizi logici. I
motivi di ricorso non contengono censure di legittimità ma propongono un
riesame nel merito della rilevanza delle acquisizioni probatorie, non
consentito nel giudizio di legittimità.
2.La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di nullità dell’accertamento
tecnico compiuto dalla polizia scientifica circa la natura, lo stato di
conservazione, la funzionalità delle armi e la presenza di obliterazioni dei
numeri di matricola, osservando che esso non poteva qualificarsi come

prescritte dall’art.360 cod.proc.pen.
La motivazione è giuridicamente corretta, attesa la natura meramente
descrittiva dell’accertamento tecnico compiuto sullo stato delle armi, e
considerato che la permanente disponibilità dei fucili sequestrati ha reso
possibile in ogni fase del procedimento la ripetizione dell’accertamento.
(in termini Sez. 1, n. 6344 del 22/01/2013, Fontanesi, Rv. 254884).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Rondinelli Giuseppe
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e,
sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 14.11.2013

atto irripetibile e quindi non doveva essere svolto secondo le modalità

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