Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50635 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50635 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO DANIELE N. IL 21/10/1976
avverso la sentenza n. 6277/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. 116-L-C 1-tAY6Aleic 1o1 o)
che ha concluso per
q-q

Udito, per parte civile, l’Avv

Data Udienza: 08/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6.12.2012 la Corte di appello di Bologna confermava
la decisione del Tribunale della stessa sede con la quale Daniele Pappalardo è
stato condannato alla pena di mesi due di arresto in relazione al reato continuato
di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956, per non avere ottemperato al
provvedimento di foglio di via dal comune di Bologna per la durata di tre anni
notificatogli il 30.7.2008, accertato il 7.8.2008, 19.8.2008 ed il 29.8.2008.

era stato sorpreso nel territorio del comune di Bologna in violazione del foglio di
via nelle date specificate nell’imputazione. Evidenziava che ai fini della
sussistenza del reato è sufficiente alternativamente la violazione del divieto di
allontanamento da un certo territorio, ovvero quella del divieto di farvi ritorno,
non richiedendo la norma quale presupposto un provvedimento amministrativo
complesso che prescriva contemporaneamente entrambi le proibizioni.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, lamentando con il primo motivo il vizio di motivazione avuto riguardo alla
applicazione della continuazione, avendo rilevato con l’atto di appello la
insufficienza della prova della reiterazione della violazione ed essendosi limitata
la Corte territoriale a rilevare che lo stesso imputato non ha mai inteso negare la
pluralità delle violazioni commesse.
Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla
configurabilità del reato continuato, atteso che si tratta di reato permanente
protraendosi la condotta antigiuridica per tutto il tempo del soggiorno nel luogo
vietato, non essendovi, nella specie, prova dell’allontanamento dal comune di
Bologna a seguito della iniziale contestazione del 7.8.2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del
reato continuato non può ritenersi manifestamente infondato per palese
inconsistenza delle censure, nè tale da valicare i limiti propri del giudizio di
legittimità il cui accesso è subordinato all’osservanza del precetto dei comma 1 e
3 dell’art. 606 cod. proc. pen..
Il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione,
condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la
possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio.

2

La Corte di merito riteneva infondate le doglianze del Pappalardo, atteso che

Conseguentemente, anche tenuto conto delle sospensioni del corso della
prescrizione (giorni sessanta), deve essere rilevata l’estinzione del reato
contestato, ai sensi degli artt. 157 e ss. cod. pen., per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per
prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso, 1’8 novembre 2013.

P.Q.M.

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