Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50633 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50633 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
n. il 17 aprile 1981

Wang Mali

avverso
la sentenza 5 giugno 2012 — Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Lu-

igi Riello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il
rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Mario Gragnani, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 30/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 5 giugno 2012, depositata in cancelleria il
6 luglio 2012, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 21 dicembre
2010 del Tribunale di Milano che aveva dichiarato, tra l’altro, Wang Jiali responsabile del reato di cui all’art. 12 comma quinto bis D.Lvo 286/98 condannandolo alla

1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata Wang
quale proprietario dell’immobile sito in Milano, via Rosmini, n. 8, lo adibiva in
concorso con il padre Jing Songyin, cui l’aveva affittato, a dormitorio per 14 cittadini cinesi irregolari.
1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del
giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito:
— dalle dichiarazioni del verbalizzante escusso che ha riferito della suddivisione
dell’immobile di 80 mq., grazie a paratie in cartongesso e tende, in diversi mini locali con la predisposizione di 32 posti letto;
— dalle scadenti condizioni igieniche dei locali dove vi si trovavano i 14 ospiti;
— dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, tra cui gli ospiti medesimi, che risultavano essere presenti nell’appartamento da tempi diversi e per un tempo indeterminato;
— dalle parziali ammissioni di Jing Songyn, padre dell’odierno imputato, che
non ha negato di aver svolto l’attività di affittacamere.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Wang Jiali chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente tre motivi di gravame:
a) con la prima doglianza veniva rilevato che il giudice aveva errato nel disporre
la confisca dell’immobile atteso che nella fattispecie non vi era stata alcuna stipula
o rinnovo del contratto di locazione, essendo il medesimo inesistente;
b) con la seconda censura veniva eccepito che il giudice aveva ritenuto la responsabilità del prefato anche per l’attività anteriore alla data di accertamento, periodo per il quale non era stata raggiunta alcuna prova; né era stata altresì rag-

P.u.: 17 aprile 1981

Wang Jiali — RG: 44455/12, RU: 4;

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pena di mesi dieci di reclusione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

giunta la prova che il Wang avesse avuto a che fare con gli stranieri e avesse dato
loro alloggio;
c) con il terzo motivo di gravame veniva evidenziata la carenza motivazionale in
relazione al profilo soggettivo del reato ascritto.

3. — Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1 — Il primo motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto. Occorre
rilevare che il chiaro tenore letterale dell’art. 12 comma 5 bis D. L.vo n. 286/98
(“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di
trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un Immobile ad
uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo…”) pone in correlazione la confisca dell’immobile con la fattispecie della sua
cessione in alloggio anche in locazione (a titolo oneroso) a chi è in situazione di irregolarità al momento del perfezionamento della locazione stessa; la ratio della
norma è volta cioè a sanzionare la situazione di fatto che si viene a creare quando,
a chi si trova in condizioni di illegalità sul nostro territorio, vien data in fruizione un
immobile ai fini logistici traendone da ciò un illecito guadagno.
La norma dunque si pone ben al di là del formalismo della stesura di un regolare contratto di locazione che, proprio per la condizione di illegalità sul nostro territorio dell’inquilino straniero, non viene pressoché mai concluso presupponendo infatti, la normativa, che disciplina la materia locatizia, la regolare presenza sul territorio del cessionario. Diversamente decidendo, il reato non si configurerebbe mai,
in particolare proprio quando maggiore è il pregiudizio per lo straniero e il suo
sfruttamento e palese la condotta illecita del locatore.
3.2 — Anche il secondo motivo di gravame non è fondato e deve essere respinto.
3.2.1 — Occorre rilevare che, a prescindere dalle motivazioni espresse in sentenza, la condanna del prefato è intervenuta, per quanto è stato accertato, in data
20 aprile 2009. La pena in altre parole, a prescindere dalla negatoria delle attenuanti generiche che ha valutato, anche qui, una situazione di fatto perdurante nel
tempo, è intervenuta in relazione a un reato ritenuto consumato in tale data quan-

P.u.: 17 aprile 1981 — Wang Jiali — RG: 44455/12, RU: 4;

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Motivi della decisione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

do, come evidenziato dalla Corte di Appello, è risultato che vi erano 14 ospiti che,
presenti anche da più giorni, erano intenzionati a rimanere in tale luogo a tempo
indeterminato. La condizione di sfruttamento, come precisato dal giudice di merito
con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, era rappresentata nello specifico
non solo dalle pessime condizioni igieniche in cui gli inquilini, per il numero esorbitante, si erano venuti a trovare, ma anche per la suddivisione, stabile nel tempo,
dei locali in questione, onde ospitare fino a 32 persone paganti e dunque con un

tensivo di tale condizione di irregolarità.
Inoltre, è esaustiva la motivazione del giudice del merito in relazione alla consapevolezza del prefato circa l’attività di affittacamere del padre e della conseguente attività di sfruttamento vuoi perché egli era al corrente che il padre gli versava
mensilmente il danaro dell’affitto non prestando altra attività remunerativa da cui
poter ricavare il danaro, vuoi perché la stessa coabitazione del figlio in epoca in cui
era possibile far risalire l’attività illecita (giusto il raffronto tra la data dello spostamento della residenza del prefato, la denuncia dei condomini e le dichiarazioni
dell’imputato sul punto, dunque dall’ottobre 2008) dimostrava la presa di coscienza
stessa dell’illecito per averla potuta verificare de visu durante la sua permanenza in
quell’immobile.

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3.3 — Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1 — Si richiamano qui le argomentazioni appena espresse. Il giudice dà ampia contezza del profilo soggettivo del reato e la sussistenza della consapevolezza
per l’attività illecita commessa dal padre da cui il ricorrente traeva a sua volta vantaggio percependo l’affitto. Qui può aggiungersi che il prefato era altresì al corrente
non solo della sproporzione del prezzo praticato nella fattispecie rispetto ai livelli di
mercato, ma anche che le condizioni di fruizione dell’alloggio da parte degli inquilini
erano tali, per ragioni di spazio a disposizione e di igiene, da essere di gran lunga
inferiori a tali livelli ordinari.
4. — Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.u.:

17 aprile 1981

— Wang Jiali — RG: 44455/12, RU: 4;

trasformazione apposita della struttura a disposizione, volta allo sfruttamento in-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

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