Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50633 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50633 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MACRI’ FLAVIO N. IL 21/05/1967
avverso la sentenza n. 1404/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/11/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Macrì Flavio per i
reati di furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
una motivazione illogica con particolare riferimento all’affermazione della penale
responsabilità e alla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi si
sostanziano in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle stesse, perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti
questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianze che, per un verso,
passano del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dal
Giudice del merito che ha, vieppiù, logicamente motivato l’affermazione della
penale responsabilità e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica
giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. doppia conforme;
– giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritannente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395); nella specie
entrambi i Giudici del merito hanno valutato e logicamente motivato le
emergenze processuali ritenendole idonee ad affermare l’esistenza della penale
responsabilità per cui non v’è alcun vizio deducibile avanti questa Corte di
legittimità;
– che, del pari, la mancata concessione delle attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti risulta del tutto logicamente e
congruamente motivata per cui sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte;
1
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 novembre 2015.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al