Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50632 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50632 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
USURELU LAURENTIU IRINEL N. IL 12/11/1983
avverso la sentenza n. 7311/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
17/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Usurelu Laurentiu Irinel ricorre avverso la sentenza 17.4.14, emessa dal Tribunale di Roma ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi sei di reclusione ed € 160,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. per omessa motivazione circa la mancata sussistenza delle condizioni per

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento all’avvenuto arresto in flagranza e alla
confessione dell’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015
IL CONSIGLIERE estensore

IL PR

NTE
/O

f

una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.

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