Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50632 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50632 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SHEHAJ FATOS N. IL 03/02/1968
avverso la sentenza n. 3885/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO ONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per – o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Arezzo, nella sezione distaccata di Montevarchi,
con sentenza del 16.4.2010 condannava alla pena di anni due di
reclusione Shehaj Fatos, imputato del reato di cui all’art. 10 1.
497/1974 per aver detenuto presso la sua abitazione, illegalmente,
44 proiettili cal. 9 parabellum. A carico dell’imputato veniva altresì
ordinata l’espulsione da territorio nazionale ai sensi dell’art. 235
c.p.
A sostegno della decisione il giudice di prime cure poneva gli esiti
di una perquisizione eseguita dalla Polizia di Stato presso il garage
dell’imputato e la testimonianza sul punto dell’ispettore del
Commissariato di Polizia di Montevarchi.
La sentenza di prime cure veniva appellata dall’imputato, il quale
deduceva che le munizioni in sequestro non rientravano tra quelle
da guerra, che non erano in suo possesso perché semplicemente
dimenticate nella sua autovettura da un carabiniere (presso il quale,
giova chiarirlo, erano state ritrovate munizioni analoghe) che in
ogni caso la condotta andava qualificata ai sensi dell’art. 697 c.p.
tenuto conto che il calibro accertato rendeva le munizioni
utilizzabili anche con le armi comuni da sparo.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del dì 8 marzo 2012,
rigettava il gravame quanto al giudizio di colpevolezza e riduceva la
pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di
multa con conferma della misura della espulsione in considerazione
dei precedenti a carico dell’imputato, della pericolosità e del
numero dei proiettili.
2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado
l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo
interesse sviluppa quattro motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di
legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 1 e 2 L.
110/1975, in particolare osservando: secondo insegnamento di
legittimità per qualificare da guerra un determinato
munizionamento, se ne deve verificare la “potenzialità offensiva”,
da accertare in termini di potenzialità “spiccata”; nel caso in esame
il cal. 9 delle cartucce non può ritenersi tale, giacché con capacità di
penetrazione e potenzialità offensiva inferiore ad altre munizioni
ritenute “comuni” e perché utilizzabili anche per le armi comuni da
sparo.
1

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente, ai sensi dell’art. 606, co. 1 lett. d), la mancata assunzione
di una prova decisiva consistente nella perizia balistica, richiesta
dalla difesa in prime e seconde cure, al fine di stabilire la
potenzialità offensiva delle munizioni in sequestro, accertamento
necessario al fine di accertare la potenzialità offensiva delle stesse.
2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente
violazione di legge, travisamento dei fatti e difetto di motivazione
in ordine alla possibilità da parte dell’imputato di utilizzare le
munizioni ed in relazione alla circostanza che l’imputato stesso non
le possedeva ma semplicemente le deteneva per conto altrui.
Si deduce in particolare sul punto: il processo è nato per la
segnalazione che due individui, tra cui l’imputato, giravano per
locali notturni armati di pistola; il ricorrente ha immediatamente
indicato il compagno di giri in un carabiniere, presso cui sono state
ritrovate munizioni e pistola (il carabiniere è stato per questo
condannato dalla giurisdizione militare); di qui la credibilità che le
munizioni ritrovate nell’autovettura parcheggiata nel garage del
ricorrente non erano sue ma dimenticate dall’amico carabiniere; di
qui altresì la debolezza del sillogismo accusatorio circa la
possibilità di utilizzare le munizioni da parte dell’imputato, sfornito
di pistola; sul punto la motivazione accusatoria è apodittica ed
apparente.
2.4 Col quarto ed ultimo motivo di censura lamenta la difesa
ricorrente l’omessa motivazione per la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è infondato
3.1 Infondati sono, in particolare, i primi due motivi di
impugnazione.
Ed invero, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, seppure
particolarmente concisa risolvendosi essa nel richiamo ad un
precedente di questa Corte, ha però correttamente evidenziato, tra
l’altro, come l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – alla
quale questo collegio ritiene di doversi senz’altro conformare,
condividendolo – si è da tempo espresso (in termini si veda Sez. 1,
Sentenza n. 4229 del 3/03/1998, dep. il 7/04/1998, Rv. 210243,
imp. Izzo, relativo proprio alla detenzione di proiettili calibro 9
“parabellum”, al pari di Cass., sez. 1,31.5.2011, n. 35106) nel senso
di ritenere “che in materia di reati concernenti le armi,
l’introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi comuni da
sparo, di pistole semiautomatiche cal. 9, concerne armi che
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4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato,
ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2013
Il Presidente
Il cons. est.

utilizzano proiettili cal. 9 corto, e non calibro 9 lungo, quali quelle
sequestrate all’imputato”, comporta che questi ultimi proiettili, “in
quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per
arma da guerra”.
Atteso il principio di diritto consolidato e certo richiamato dal
giudice di merito, di nessuna utilità si appalesava evidentemente
l’invocato accertamento peritale di natura balistica.
3.2 Manifestamente infondati sono il terzo e quarto motivo di
impugnazione.
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle
argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di
un’ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice
territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova
puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare
uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello
logicamente accreditato con la sentenza impugnata (Cass. sez. 2^,
sentenza n. 7380 dell’ 11/01/2007, dep. il 22/02/2007, Rv. 235716,
imp. Messina).
Del tutto logicamente hanno infatti giudici di merito valorizzato il
dato oggettivo, di per sé di evidente significatività, che l’imputato
deteneva cospicua quantità di munizionamento da guerra, né può
annettersi capacità esimente della natura delittuosa del fatto come
innanzi accertato in termini inequivocabili, alla giustificazione
addotta di una mera detenzione di cortesia per conto dell’amico
carabiniere, inidonea ad escludere il reato contestato e comunque
di assai scolorita credibilità secondo logico opinare della Corte
distrettuale (dimenticanza dell’amico con il quale durante la notte
aveva comunque girovagato con pistola e munizioni in notevole
quantità).
3.3 Quanto al trattamento sanzionatorio, ha la corte diffusamente
argomentato in ordine alla gravità della condotta, ai precedenti
dell’imputato, alla ritenuta sua pericolosità sociale, di guisa che
l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta,
implicitamente, abbondantemente motivata.

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