Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50631 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50631 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELONI FRANCO N. IL 07/08/1936
avverso la sentenza n. 2/2012 TRIBUNALE di VELLETRI, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Tribunale di Velletri ha confermato la

sentenza di prime cure che aveva condannato Meloni Franco per il reato di
ingiurie;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge
con particolare riferimento all’affermazione della penale responsabilità per
l’ascritto reato;
– che risulta, altresì, pervenuta memoria redatta nell’interesse della
persona offesa, costituita parte civile che insiste per la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto i motivi si
sostanziano in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle stesse, perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti
questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianze che, per un verso,
passano del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dal
Giudice del merito che ha, vieppiù, logicamente motivato l’affermazione della
penale responsabilità e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica
giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. doppia conforme;
– giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395); nella specie
entrambi i Giudici del merito hanno valutato e logicamente motivato le
emergenze processuali ritenendole idonee ad affermare l’esistenza della penale

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

responsabilità per cui non v’è alcun vizio deducibile avanti questa Corte di
legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille nonché la

come da dispositivo;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile D’Alessio Gian Luca liquidate in complessivi euro 800,00 oltre
accessori come per legge.

Così deciso il 20 novembre 2015.

rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate

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