Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50629 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50629 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE ANTONIO N. IL 26/10/1953
avverso la sentenza n. 1524/2014 TRIBUNALE di RIMINI, del
04/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Conte Antonio ricorre avverso la sentenza 4.9.14, emessa dal Tribunale di Rimini ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per due reati di furto aggravato consumato e
tentato, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata
recidiva, la pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,

una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., con particolare riferimento al furto tentato, avendo
l’imputato ammesso i furti nei negozi di fiori e nelle edicole, ma non il tentativo in uno dei negozi
risultati ‘visitati’, né gli operanti lo avevano notato rubare all’interno del negozio del querelante
Leardini Mauro.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’ art.129
c.p.p., facendo riferimento all’avvenuta confessione dell’imputato e all’avvenuto sequestro,
all’interno della vettura in uso al Conte, di numerosi attrezzi atti allo scasso, il cui illecito utilizzo è
stato ammesso dal prevenuto e che quindi non certo illogicamente il giudice ha ricollegato anche al
tentativo di furto in danno del negozio di fiori di Leardini Mauro, avvenuto dopo aver danneggiato
in perni della porta d’ingresso.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995,,Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.

comma 1, lett.e) c.p.p. per omessa motivazione circa la mancata sussistenza delle condizioni per

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 novembre 2015

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