Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50629 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50629 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
RIZK AHMED IBRAHIM EL SAYED N. IL 02/01/1983
IBRAHIM EMAN MOHAMED AKI N. IL 07/05/1980
avverso la sentenza n. 13/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
22/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO R,9NITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per a r

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Data Udienza: 16/10/2013

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
,

,

1. Ti Giudice di pace di Monza, con sentenza del 20.9.2011,
condannava alla pena di euro 5000,00 di ammenda ciascuno Rizk
Ahmed Ibrahim El Sayed ed Ibrahim Eman Mohamed Aki, imputati
entrambi della contravvenzione di cui all’art. 10-bis d. lgs. n. 286
del 1998 loro contestata in quanto, quali cittadini extracomunitari,
avevano fatto ingresso o comunque si erano trattenuti sul territorio
dello Stato italiano in violazione delle norme in materia di
immigrazione; fatto accertato il 15.4.2010 in Cinisello Balsamo.
2. Avverso detta sentenza proponevano appello gli imputati ed il
Tribunale di Monza, con pronuncia del 22 ottobre 2012, assolveva
gli appellanti con la formula “perché il atto non è prevista dalla
legge come reato”. A sostegno della decisione il giudice di secondo
grado richiamava la sentenza della Corte di Giustizia 6.12.2012,
ricorrente Sagor e deduceva che la norma incriminatrice, in quanto
in contrasto con la direttiva comunitaria n. 2008/115 sui rimpatrii di
cittadini di paesi terzi, andava disapplicata.
3.1 La decisione del giudice di seconde cure è stata impugnata per
cassazione dal Procuratore generale della repubblica di Milano
perché immotivata ed in contrasto sia con la direttiva europea ivi
evocata sia con la norma incriminatrice.
3.2 Con motivi aggiunti lo stesso procuratore generale di Milano
denunciava la nullità della sentenza impugnata dappoichè resa da
giudice funzionalmente incompetente dappoichè inappellabile la
pronuncia del giudice di pace, di poi concludendo per il suo
annullamento senza rinvio, per la qualificazione dell’appello alla
stregua del ricorso di legittimità e per il rigetto di esso.
3.3 Ricorrevano per cassazione, altresì, gli imputati, aderendo alla
eccezione processuale del rappresentante della pubblica accusa e
concludendo per l’accoglimento del ricorso come innanzi
riqualificato. A tal fine i prevenuti sviluppano due motivi di
impugnazione.
3.3.1 Col primo di essi denunciano i ricorrenti l’illegittimità della
condanna di prime cure per violazione di legge e difetto di
motivazione sul rilievo che non risulta loro assegnato alcun termine
di rimpatrio, né risulta data al riguardo alcuna informativa ai sensi
dell’art. 7 della direttiva 2008/115/CE; che essi, al momento della
contestazione, si trovavano nel periodo utile per usufruire della
partenza volontaria, circostanza questa che escluderebbe la
sussistenza del reato.

RITENUTO IN FATTO

3.3.2 Col secondo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano
l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto
conto che la condotta sanzionata era volta alla ricerca di una
occasione di lavoro, e la eccessiva severità della pena inflitta.

1. Va in primo luogo accolta l’eccezione processuale opposta dal
procuratore generale ricorrente alla quale ha peraltro aderito la
stessa difesa degli imputati.
Ed invero, la sentenza del Giudice di pace è inappellabile ai sensi
degli artt. 593 co. 3 c.p.p. c.p.p. e 37, comma 1, d. lgs. 28.8.2000, n.
274. Detta norma, come è noto, stabilisce l’appellabilità da parte
dell’imputato delle sentenza del giudice di pace quando il
giudicante ha inflitto una pena diversa da quella pecuniaria ed, al
comma successivo, che l’imputato medesimo può proporre ricorso
per cassazione contro le sentenze di condanna dello stesso giudice.
Trattasi, anche questo costituisce principio giuridico ampiamente
confermato, di competenza funzionale la cui violazione inficia la
pronuncia resa rendendola nulla con nullità di carattere generale ai
sensi dell’art. 178, co. 1, lett. a) rilevabile in ogni stato e grado del
processo.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
2. Il ricorso in appello peraltro, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., co. 5,
espressivo del principio di salvezza degli atti processuali, deve
essere qualificato come ricorso di legittimità ed in quanto tale
giudicato.
Pregiudiziale alla delibazione delle ragioni di doglianza, è però il
rilievo che l’atto di appello, da interpretarsi, come detto, quale
ricorso di legittimità, risulta proposto da avvocato non cassazionista
(l’avv. Federica Pirola del foro di Monza).
Il ricorso per cassazione, come è noto, va proposto, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto all’albo speciale della
Cassazione a mente del disposto dell’articolo 613, co. 1 c.p.p.. Tale
regola processuale non conosce deroghe e trova applicazione anche
nella ipotesi, quale è quella all’esame del Collegio, in cui l’atto di
appello dell’impugnante, sottoscritto dal solo difensore, sia stato
correttamente convertito in ricorso di legittimità dappoichè
irritualmente proposta la impugnativa di merito (Cass., Sez. I,
16/09/2004, n.38293; Cass., Sez. Un., 27.11.2008, 47803).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Nel merito pertanto la doglianza in esame deve essere dichiara
inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo determinare in euro 1000,00 per ciascuno
imputato.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e qualificato
come ricorso l’originario appello, lo dichiara inammissibile con
condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma addì 16 ottobre 2013
Il cons. est.

Il Presidente

Trattasi di principio di diritto ampiamente affermato da questa
Corte, di recente anche nella sua più autorevole composizione, e
che qui si ribadisce.

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