Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50628 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50628 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIOPU IONELA DANIELA N. IL 21/07/1982
MOROSANU MARIUS PETRU N. IL 26/08/1973
COMAN GABRIEL N. IL 28/12/1979
avverso la sentenza n. 8818/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/11/2015

•-

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Schiopu Ionela Daniela, Merosanu Marius Petru
e Coman Gabriel per il reato di furto pluriaggravato la pena concordata con la

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
gli imputati, personalmente, denunciando una carenza di motivazione in ordine al
mancato proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nei ricorsi, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere anche per eccessività della
pena (peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in
linea con il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa
di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez.
II 21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano

Pubblica Accusa;

ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 novembre 2015.

pagamento delle spese del processuali e ciascuno della somma di euro 1.500,00

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