Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50628 del 16/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 50628 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC DRAGON N. IL 27/08/1967
avverso la sentenza n. 76/2012 GIUDICE DI PACE di CARINOLA, del
15/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIOTNITO
b-{
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per P
uLt d2..21,2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

Q-Q-Q
e

,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Carinola ha dichiarato Radosavljevic
responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998 in
quanto, quale cittadino extracomunitario, aveva fatto ingresso o
comunque si era trattenuto sul territorio dello Stato italiano in
violazione delle norme in materia di immigrazione, alla data del 10
aprile 2012.
Ha quindi condannato il predetto alla pena di € 5000,00 di
ammenda, sostituendo detta pena pecuniaria con la misura
dell’espulsione dal territorio dello Stato italiano, senza peraltro
determinarne la durata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, personalmente,
l’imputato deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione: il
giudice delle leggi, dichiarando la costituzionalità della norma
incriminatrice contestata, ha altresì evidenziato che la competenza a
conoscerlo da parte del Giudice di pace consente l’applicazione
della norma di cui all’art. 34 d. lgs. 274/2000, eppertanto la
possibilità di dichiarare la improcedibilità dell’azione penale in
costanza di particolare tenuità del fatto; sul punto nulla ha motivato
la sentenza impugnata; l’imputato ha ottenuto il permesso di
soggiorno valido per due anni con provvedimento del Tribunale per
i minorenni prima della condanna; anche di questo non ha tenuto
conto il giudice territoriale; la motivazione è comunque gravemente
insufficiente; il giudice di prime cure non ha tenuto conto della
sentenza della Corte di giustizia europea 6.12.12, ric. Sagor, nella
sostituzione della pena pecuniaria con la misura della espulsione
non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi eccezionali
previsti dall’art. 7 par. 4 della direttiva.
Il ricorrente ha quindi concluso con la richiesta di annullamento
della sentenza con o senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come appello con i
provvedimenti conseguenziali dettati dall’ordinamento processuale.
Ed invero, osserva il Collegio che l’imputato, atteso il contenuto
dell’impugnazione, pur avendo attivato ricorso per saltum, che gli è
consentito D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36, comma 2, ha in realtà
denunciato ed invocato un esame nel merito, quale è quello che

i

P. Q. M.
la Corte, qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il giudizio
di II grado.
Così deciso in Roma addì 16 ottobre 2013
Il cons. est.

Il Presidente

impone di svolgere verifiche – con vaglio che eccede quello della
pura legittimità del provvedimento impugnato consentito a questa
Corte – in ordine alla concreta situazione dell’imputato (possesso di
documenti, sua nazionalità) che renda possibile l’espulsione.
E’ peraltro evidente che la difesa ricorrente ben avrebbe potuto
proporre appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace con la quale l’imputato è stato dichiarato responsabile della
contravvenzione contestata con espulsione dal territorio dello Stato,
quale sanzione sostitutiva dell’ammenda, e ciò perchè, a mente del
D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36 e 37, l’imputato, ed il P.M., possono
proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace
che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.
Nella fattispecie, in particolare, si deve avere riguardo alla pena
sostitutiva e non a quella sostituita, ai fini della competenza a
decidere in secondo grado, posto che la ratio della norma è quella
di consentire lo scrutinio nel merito di causa nell’ipotesi di
irrogazione di sanzioni di maggior impatto sulla sfera di libertà
dell’imputato (come può esserlo l’espulsione dallo Stato) rispetto
alla mera irrogazione di una pena pecuniaria.
Ne consegue che il ricorso, per il principio generale di conversione
di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, va qualificato appello e gli atti
vanno trasmessi al giudice individuato per il secondo grado nel
Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere (Cass., Sez. I,
01/12/2010, n. 43956; Cass., Sez. I, 01/12/2010, n. 52 (rv. 249435).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA